Rimborso crediti esposti in dichiarazione: la decadenza non opera per l’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 25683 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche dopo la scadenza dei termini per l’esercizio del potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento. I termini decadenziali operano, infatti, limitatamente al riscontro dei crediti dell’Amministrazione e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum. Il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso non equivale a riconoscimento implicito del credito, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato. Nel giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso il contribuente riveste la qualità di attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi del credito.

Il Fatto

Una società bancaria notificava all’Amministrazione finanziaria la scrittura privata con cui aveva acquistato da altra società, in amministrazione controllata, crediti fiscali IRPEG per i periodi di imposta 1994 e 1995, già chiesti a rimborso dalla cedente con modelli 760. A seguito di sollecito, l’Ufficio richiedeva la documentazione relativa al rimborso soltanto con nota del 18 luglio 2016, e la richiesta rimaneva inevasa.

A fronte della mancata erogazione, la banca impugnava davanti alla C.T.P. di Milano il silenzio rifiuto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso condannando l’Amministrazione al pagamento dell’intera somma; la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, era integralmente confermata dalla C.T.R. della Lombardia, che riteneva il rimborso dovuto a norma dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo l’Ufficio richiesto la documentazione solo nel 2016. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso rilevando che la decisione impugnata si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5069 del 2016, secondo cui, in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione può contestare il credito esposto dal contribuente anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento, poiché tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum.

Il giudice di appello aveva tentato di distinguere la fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, incentrata su un’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi e su un rimborso “disomogeneo”. La Corte ritiene che l’argomentazione non colga nel segno, perché l’enunciazione delle Sezioni Unite è di carattere generale. La successiva giurisprudenza di legittimità si è conformata a tale principio, ribadito anche da Sez. U. n. 21766 del 2021, che ha esteso la regola anche all’IVA.

Non è sufficiente, ai fini del rimborso, che il credito sia esposto in dichiarazione. L’inerzia dell’Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito, e il legislatore assegna all’inerzia il significato di rifiuto tacito, impugnabile ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il silenzio rifiuto funge da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto al rimborso e la sua tutela giudiziale. L’omesso esercizio del potere di controllo non determina alcun effetto accertativo del credito, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato.

La Corte richiama poi l’art. 28 della legge n. 449 del 1997, norma interpretativa che ha chiarito come il termine dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo carattere ordinatorio, non sia stabilito a pena di decadenza. Ne consegue l’inesistenza della decadenza predicata dalla C.T.R.

Quanto ai dubbi di costituzionalità prospettati dalla controricorrente, la Corte li ritiene infondati: l’orientamento delle Sezioni Unite si innesta sull’applicazione di criteri generali della materia tributaria, primo tra tutti quello dell’onere della prova. Il contribuente che agisce per il riconoscimento del proprio credito d’imposta deve dimostrare, in qualità di attore in senso sostanziale, i fatti costitutivi del diritto. Non basta il richiamo alla dichiarazione fiscale, essendo necessario addurre gli elementi costitutivi del meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. Il consolidamento di un credito inesistente per il mero decorso del termine decadenziale si porrebbe in contrasto con gli artt. 23 e 53 Cost., attesa la natura meramente dichiarativa della dichiarazione. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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