Ricorso per indennità: la notifica interrompe la prescrizione, non il deposito (Cass. civ. Sez. I n. 698 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti per la determinazione dell’indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d’appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione. Tale effetto può riconoscersi solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, quali espressioni della volontà dell’istante manifestata al debitore. In tema di giudizio di cassazione, inoltre, è tempestivo il controricorso la cui notifica presso il difensore domiciliatario del ricorrente abbia esito negativo per il mutamento di indirizzo non comunicato, ove il controricorrente riattivi il procedimento notificatorio presso il nuovo indirizzo entro il limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c.

Il Fatto

Un privato, proprietario di un fondo agricolo, ha subito l’asservimento coattivo del terreno per la costruzione di un elettrodotto. L’autorità procedente aveva autorizzato l’opera, dichiarato la pubblica utilità e disposto l’occupazione d’urgenza delle aree. Determinata in via provvisoria l’indennità e adottato il decreto di asservimento senza successiva liquidazione definitiva, il proprietario ha contestato la misura offerta.

Con ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, depositato in cancelleria nel 2014 e notificato nel novembre dello stesso anno, il proprietario ha chiesto alla Corte d’appello la determinazione giudiziale dell’indennità di asservimento e di quella di occupazione temporanea. La Corte d’appello ha riconosciuto solo l’indennità del secondo anno di occupazione, ritenendo prescritto il credito relativo al primo anno. Contro tale ordinanza il proprietario ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività del controricorso. Il resistente aveva notificato l’atto al domicilio eletto del ricorrente, risultato poi mutato senza alcuna comunicazione alle controparti. La notifica è stata rinnovata presso il nuovo indirizzo undici giorni dopo la scadenza del termine. Richiamando le Sezioni Unite n. 14594 del 2016, la Corte ribadisce che il notificante che riattivi con immediatezza il procedimento, entro la metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., conserva gli effetti della richiesta originaria. L’eccezione è respinta.

Sul secondo motivo, la Corte distingue la regola sostanziale da quella processuale. L’art. 2943 c.c. àncora l’interruzione della prescrizione alla notificazione dell’atto con cui si inizia il giudizio, riservando al comma 2 la sola domanda proposta nel corso di un giudizio pendente. Ne deriva che, nei procedimenti che non iniziano con citazione, rileva la notifica del ricorso e del decreto di fissazione, non il deposito in cancelleria.

Il Collegio prende posizione consapevole contro l’orientamento che aveva valorizzato il deposito, richiamando Sez. III n. 24891 del 2021 e pronunce in materia lavoristica, e aderisce invece alla lettura confermata da Sez. I n. 22827 del 2019 e da altre decisioni in tema di procedimento monitorio e accertamento tecnico preventivo. La norma è chiara nel richiedere la notificazione, unico atto idoneo a portare la volontà del creditore a conoscenza del debitore. Il rischio di prescrizione per i tempi del decreto è neutralizzabile dall’istante con un autonomo atto di costituzione ad effetto interruttivo.

Il primo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Quanto alla consulenza tecnica, l’omesso invio della bozza di relazione integrativa genera una nullità relativa, sanabile se non eccepita nella prima difesa utile, e il ricorrente non ha dedotto di averla sollevata. Quanto alle difformità tra progetto e opera, la Corte rileva che si tratta di censura di merito, già esaminata e disattesa senza impugnazione della relativa statuizione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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