Appello inammissibile per ragioni processuali è ricorribile in Cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 1932 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre l’ambito applicativo proprio dell’art. 348 ter cod. proc. civ., è ricorribile per cassazione. Essa, in ragione del contenuto effettivo, ha carattere di definitività e costituisce una sentenza in senso sostanziale, poiché decide una questione attinente al mezzo d’impugnazione che si pone a monte del merito. Diversamente, l’ordinanza di inammissibilità fondata sulla manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare il provvedimento di primo grado. Quanto al merito, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, impongono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo dinanzi al Giudice di pace di Salerno, che l’aveva accolta dichiarando la prescrizione dei crediti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Salerno, che ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. con ordinanza, ritenendo che l’appellante non avesse individuato le parti del provvedimento da impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e le modalità di modulazione del nuovo dispositivo.
Avverso tale ordinanza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità nonostante la compiuta indicazione delle parti censurate e l’illustrazione dei motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente una questione di ammissibilità del ricorso. Il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato l’inammissibilità con ordinanza e non con sentenza. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte distingue due ipotesi: l’ordinanza emessa per manifesta infondatezza nel merito non è ricorribile, poiché non ha carattere definitivo; l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità per ragioni processuali, per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre l’ambito applicativo proprio, è invece ricorribile.
Tale provvedimento, osserva la Corte, decide una questione che si pone a monte del merito dell’appello e presenta perciò carattere di definitività, configurandosi come sentenza in senso sostanziale. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. 6-2, n. 7273 del 2014, Cass. Sez. 6-2, n. 16396 del 2015 e Cass. Sez. Un., n. 1914 del 2016. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, l’unico motivo è fondato. La Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 36481 del 2022: gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato nel 2012, esigono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Il Tribunale non ha correttamente applicato tale principio, fondando l’inammissibilità sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento, delle modifiche chieste alla ricostruzione del fatto e delle modalità di modulazione del dispositivo. Dall’atto di impugnazione riprodotto in ricorso, l’appello risultava invece compiutamente sviluppato con l’indicazione delle ragioni di decisione non condivise e delle critiche relative. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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