Inammissibile il ricorso che non espone con chiarezza la vicenda processuale (Cass. civ. Sez. III n. 15155 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in presenza di una pluralità di procedure esecutive fondate sul medesimo titolo e di intervenuti con credito derivante dal medesimo titolo, non ricostruisca con chiarezza la concreta situazione processuale incorre nella inammissibilità prevista dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. La circostanza che abbia composto il collegio giudicante un giudice che avrebbe dovuto astenersi non determina la nullità del procedimento o della sentenza, ma legittima la parte a proporre istanza di ricusazione; ove questa non sia stata proposta, la censura non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. L’estinzione del processo esecutivo si produce ipso facto quando l’ultimo creditore titolato rinunci agli atti, con provvedimento dichiarativo a valenza meramente ricognitiva.

Il Fatto

Un dipendente di una società era stato licenziato; il licenziamento fu dichiarato illegittimo in appello e la sentenza fu confermata dalla Cassazione. Su quel titolo si sviluppò una pluralità di azioni esecutive nei confronti della società datrice, tutte incardinate dinanzi al medesimo tribunale e tutte contraddistinte da distinti numeri di ruolo.

Nel procedimento esecutivo promosso in origine da una creditrice, che poi rinunciò al giudizio, intervennero diversi creditori, tra cui il lavoratore e il suo difensore, al quale erano stati distratti gli onorari. Il giudice dell’esecuzione assegnò a tutti gli intervenuti, tranne al lavoratore, una quota del credito pignorato, rilevando la soddisfazione del credito del difensore per gli onorari e riconoscendogli la sola rifusione delle spese di intervento. Anni dopo il lavoratore rinunciò alla pretesa e, nello stesso periodo, due ulteriori creditori intervennero in giudizio; la società propose opposizione all’esecuzione, eccependo l’estinzione della procedura. Il giudice dell’esecuzione accolse l’eccezione e il provvedimento, reclamato e poi appellato, fu confermato in appello. I soccombenti ricorsero per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza costruita sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2023, che ha dichiarato illegittimo l’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui consente al giudice che ha pronunciato l’estinzione di decidere il reclamo. Nel caso concreto, un giudice che avrebbe dovuto astenersi aveva composto il collegio del reclamo. La censura è infondata: la partecipazione del giudice non astenutosi non è causa di nullità, ma legittima soltanto l’istanza di ricusazione, che nel caso non fu proposta né in termini né in questa sede, non essendo stata dedotta alcuna violazione dell’art. 52 cod. proc. civ..

Le restanti censure, relative a giurisdizione, competenza e richiesta del fascicolo esecutivo, sono manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché formulate in termini incomprensibili rispetto alla vicenda e prive di adeguata illustrazione.

Con il secondo motivo la Corte si sofferma sul profilo di ammissibilità. I ricorrenti sostengono che l’intervento sarebbe stato tempestivo, perché alla data dell’atto esisteva ancora un credito non soddisfatto. La Corte rileva che, a fronte di un vero e proprio intreccio di interventi, opposizioni, appelli, sospensioni e reclami generato dagli stessi ricorrenti, sarebbe stato preciso loro dovere esporre con ordine quale fosse la situazione processuale al momento dell’intervento: la narrazione dei fatti è invece indistinta e nebulosa, con violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte aggiunge, ad abundantiam, che il motivo riposa su un presupposto di fatto erroneo. Dalla sentenza impugnata risulta che il giudice dell’esecuzione aveva escluso il difensore dall’assegnazione di qualsiasi somma, eccezion fatta per l’importo liquidato a titolo di spese di intervento: la locuzione “eccezion fatta” introduce una deroga e vale a dire che al difensore fu assegnato solo quell’importo. Né risulta smentito che, in dipendenza di ciò, si sia avuta l’estinzione del credito azionato dalla procedente.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei due ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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