Medici specializzandi, remunerazione solo per i corsi comuni agli Stati membri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2284 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento della direttiva n. 82/76/CEE – riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE – spetta ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione medica solo a condizione che il corso frequentato sia comune a tutti gli Stati membri, o ad almeno due di essi, secondo gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. Il mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti non integra un illecito dello Stato, costituendo una facoltà e non un obbligo. L’eventuale equipollenza sostanziale del corso costituisce fatto costitutivo della domanda, la cui prova grava sull’attore.
Il Fatto
Il ricorrente, medico, aveva agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Economia e della Salute e di un’università per ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguata remunerazione o di risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive eurounitarie. Aveva dedotto di avere frequentato, tra gli anni accademici 1983/1984 e 1986/1987, due scuole di specializzazione, conseguendo i relativi diplomi.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano respinto la domanda. La Corte territoriale aveva ritenuto dirimente che i corsi seguiti non fossero compresi negli elenchi delle direttive e che non trovassero corrispondenza nel D.M. 31 ottobre 1991, adottato in epoca successiva ai periodi di specializzazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, connessi, sono stati esaminati congiuntamente. Il ricorrente sosteneva che gli elenchi di specializzazioni contenuti nelle direttive rilevassero soltanto per il riconoscimento transnazionale dei diplomi e non anche ai fini dell’adeguata remunerazione, e censurava l’ancoraggio della sentenza alla mera coincidenza nominale, senza indagine sull’equivalenza sostanziale.
La Corte ha ribadito che i due profili sono interconnessi: è proprio in ragione del riconoscimento transnazionale di determinate specializzazioni che la normativa eurounitaria ricollega alla frequenza dei relativi corsi il diritto all’adeguata remunerazione. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20278 del 23 giugno 2022 e delle successive Sez. III n. 12677 del 2023 e n. 20303 del 2019.
La Corte ha poi distinto i due piani dell’accertamento. La mancata inclusione del corso negli elenchi eurounitari è questione di puro diritto, rilevabile d’ufficio. L’eventuale equipollenza ad altri corsi riconosciuti in almeno due Stati membri è invece questione mista di fatto e di diritto, da valutare sulle allegazioni dell’attore, sulle contestazioni della controparte e, se necessario, sulla sufficienza delle prove. L’equipollenza integra un fatto costitutivo: la prova grava sull’attore, non sul giudice (Sez. III n. 18736 del 2023, n. 14404 del 2023, n. 25363 del 2022).
Nel caso concreto la Corte ha confermato che entrambe le specializzazioni non erano riconducibili ai corsi degli elenchi vigenti ratione temporis, richiamando le ordinanze Sez. III n. 25414 del 2022, n. 33634 del 2022 e n. 25388 del 2023. Quanto ai decreti ministeriali del 1991 e del 1998, la Corte ha osservato che i corsi erano stati frequentati in epoca anteriore, sotto la disciplina previgente, più limitata, cosicché dovevano ritenersi non riconducibili alla disciplina del d.lgs. n. 257/1991, operante dall’anno accademico 1991/1992.
Il rigetto dei primi due motivi ha determinato l’assorbimento del terzo. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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