TOSAP dovuta per il cavalcavia autostradale sul suolo comunale (Cass. civ. Sez. V n. 2285 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è soggetta al tributo, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, l’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale realizzata mediante cavalcavia autostradale, anche quando trovi il proprio fondamento in una concessione statale e nella realizzazione di un’opera pubblica. La strada su cui insiste il manufatto resta di titolarità dell’ente territoriale in assenza di un atto di trasferimento o di espropriazione, poiché l’art. 822 cod. civ. riconduce al demanio statale le autostrade solo se appartengono allo Stato. Il soggetto occupante è la società concessionaria, distinta dal concedente e titolare di un autonomo fine di lucro, che non può invocare l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, riservata alle occupazioni ascrivibili allo Stato o agli altri enti pubblici.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla t.o.s.a.p. per l’anno 2016, concernente l’occupazione, mediante cavalcavia autostradale, dell’area sovrastante alcune strade comunali. La società ha sostenuto l’errata applicazione degli artt. 38 e seguenti del d.lgs. n. 507 del 1993, data la peculiarità dell’occupazione riconducibile a concessione statale e alla realizzazione di un’opera pubblica, invocando altresì l’esenzione di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’occupazione sia propria dell’ente concessionario e che vada assoggettata alla tassa, essendo la società concessionaria l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestirla e sfruttarla economicamente. Il Comune, pur evocato, non si è costituito. L’ente per la riscossione ha proposto controricorso, eccependo in via preliminare il difetto di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, che sottendono la medesima questione giuridica, e li dichiara infondati. Il presupposto del tributo è integrato: la strada il cui spazio sovrastante è occupato dal cavalcavia è rimasta comunale, non essendo mai stata trasferita allo Stato, e il soggetto occupante è diverso dallo Stato.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della fattispecie impositiva. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. L’art. 39 precisa che la tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico. L’avverbio «anche» prima dell’aggettivo «abusivo» consente di includere nella fattispecie impositiva le occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge.
La Corte esclude che le leggi invocate dalla ricorrente, relative alla realizzazione dell’autostrada, sottraggano l’occupazione al tributo: esse sono anteriori all’istituzione della t.o.s.a.p. e il legislatore non ha escluso dalla fattispecie impositiva l’occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale. Né rileva l’assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del Comune, che caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nel fisiologico espletamento del rapporto.
La Corte distingue poi la proprietà della strada su cui insiste il cavalcavia da quella del manufatto: la prima resta di titolarità dell’ente territoriale in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura un’ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, non contemplata dalla legge. L’art. 822 cod. civ. riconduce al demanio pubblico le autostrade solo se appartengono allo Stato, sicché è possibile che la strada e lo spazio sovrastante appartengano a un altro ente. L’art. 12, ultimo comma, della l. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad Amministrazioni diverse dallo Stato.
Quanto all’esenzione, essa postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente. Il concessionario resta soggetto distinto dal concedente e persegue in autonomia un proprio fine di lucro, non potendo qualificarsi come mera longa manus dell’amministrazione statale. La Corte richiama Cass., Sez. 6-5, n. 19693 del 2018, Cass., Sez. 5, n. 11886 del 2017, Cass., Sez. 1, n. 16395 del 2021 e Cass., Sez. 1, n. 15010 del 2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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