Appello tributario, specificità dei motivi e carattere devolutivo pieno (Cass. civ. Sez. V n. 8382 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’appello è mezzo di gravame a devoluzione piena, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto al riesame della causa nel merito. Il requisito della specificità dei motivi previsto dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 non impone rigidi formalismi: è sufficiente che siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione, in modo che restino precisati contenuto e portata delle censure. Gli elementi di specificità possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. La norma, avendo natura eccezionale e limitando l’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.; quando l’atto esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve essere consentita l’effettività del sindacato sul merito.

Il Fatto

La società di riscossione, incorporante di altra concessionaria, ricorre in cassazione avverso la sentenza con cui la C.t.r. Campania aveva dichiarato inammissibile il proprio appello per difetto di specificità. Il contribuente, intimato, non ha svolto attività difensiva.

In primo grado la C.t.p. di Napoli aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando il preavviso di fermo e i ruoli sottostanti per mancata prova della notifica delle cartelle e dei ruoli, accogliendo anche l’eccezione di prescrizione. La C.t.r., dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, ha ritenuto assorbente l’eccezione del contribuente sulla carenza di censure specifiche in appello quanto al preavviso e alla prescrizione, dichiarando il gravame inammissibile.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.t.r. reputato inammissibile l’appello in assenza di specifiche censure su preavviso di fermo e prescrizione. La Corte ritiene il motivo fondato.

La pronuncia muove dalla natura dell’appello quale mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno. Il principio di necessaria specificità dei motivi, di cui all’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da ogni rigore di forme: è sufficiente che siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione. Occorre indicare, oltre ai punti e ai capi, le ragioni della richiesta di riforma, così da precisare contenuto e portata delle censure.

Nel contenzioso tributario la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici — che ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 determinano l’inammissibilità — non sussiste quando il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità si ricavano anche per implicito dall’intero atto di impugnazione.

La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 2320 del 2023, Cass. n. 15519 del 2020, Cass. n. 30341 del 2019) e sottolinea che la disposizione va interpretata restrittivamente in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Irrilevante è che i motivi siano enunciati nella parte espositiva o separatamente, non essendo imposti rigidi formalismi.

Nel caso concreto, dall’esame dell’atto di appello emerge che la società di riscossione aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa all’illegittimità del preavviso per mancata notifica delle cartelle, eccependo la regolare notifica nei termini e con le modalità dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e che la mancata impugnazione delle cartelle aveva cristallizzato la pretesa, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione di decadenza o prescrizione. Il gravame conteneva dunque specifica contestazione dei capi relativi all’annullamento e alla prescrizione. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, fermo il parziale difetto di giurisdizione per i crediti non tributari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *