Interpretazione dell’accordo novativo e clausola di salvaguardia nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9121 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto o dell’accordo collettivo è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Quando di una clausola siano possibili due o più letture, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi, in Cassazione, del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. La ricostruzione della comune intenzione delle parti muove dal criterio letterale, ma non in senso assoluto: il testo va armonizzato con i criteri logico-sistematici e con il comportamento delle parti. L’accettazione dell’inquadramento economico secondo una tabella contrattuale non implica, di per sé, novazione del trattamento perequativo in godimento, ove manchi una chiara manifestazione di volontà derogatoria alla clausola di salvaguardia.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un’università, distaccati presso un ente pubblico di ricerca e addetti a compiti di supporto all’assistenza sanitaria, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto all’indennità di perequazione nella misura fissata dalle tabelle del D.M. 9.11.1982, in forza di un giudicato amministrativo del 2003. Dopo il passaggio al C.C.N.L. Università 2002-2005, l’ateneo aveva sostenuto che un accordo del 2007, con cui i lavoratori avevano accettato l’inquadramento secondo la tabella dell’art. 28 C.C.N.L., avesse novato il rapporto, con riduzione dell’indennità.
La Corte d’appello di Firenze, decidendo quale giudice del rinvio, aveva escluso la novazione e riconosciuto ai dipendenti le differenze retributive dal gennaio 2007. L’università ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi sette motivi, che investono l’interpretazione dell’accordo. Nella pronuncia rescindente era stato demandato al giudice del rinvio il compito di accertare la natura novativa dell’accordo e la sua portata. Il giudice del rinvio ha compiuto tale analisi, valorizzando il dato letterale e il comportamento delle parti, ed escludendo che l’accettazione dell’inquadramento implicasse anche l’accettazione del minor importo dell’indennità.
Il punto giuridico centrale è il limite del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto. Essa può essere censurata solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, e la violazione non sussiste per il solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra le molteplici letture del testo negoziale. Quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte dolersi che ne sia stata privilegiata un’altra.
La Corte ricorda che il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto. Il richiamo dell’art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche quando il testo sia chiaro ma incoerente con indici esterni di diversa volontà. La ricostruzione della volontà comune deve fondersi e armonizzarsi con il criterio di cui all’art. 1363 cod. civ. e con la considerazione del comportamento delle parti.
Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, né le censure possono risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta in sentenza. Quest’ultima non deve essere l’unica possibile, ma solo una delle plausibili. Nella specie la Corte territoriale ha escluso la novazione in coerenza con la clausola di salvaguardia del comma 6 dell’art. 28 C.C.N.L., già interpretata nella sentenza rescindente.
Anche l’ottavo e il nono motivo sono inammissibili. L’ente di ricerca, chiamato in causa e ritenuto non legittimato passivo, aveva diritto alla rifusione delle spese a prescindere dall’essere destinatario di una domanda, ma il ricorrente non ha indicato i criteri di liquidazione concretamente violati. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza, nulla per l’ente stante la tardività del controricorso.
Nota della Redazione
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