Prescrizione risarcimento danni da esondazione e conoscibilità del nesso causale (Cass. civ. Sez. Un. n. 9942 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. Tale conoscenza può desumersi anche dalle iniziative giudiziarie e dalle decisioni che facciano insorgere in capo ai danneggiati l’affidamento su detta rapportabilità, dunque anche in via potenziale dal provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in primo grado, con esclusione della necessità dell’accertamento definitivo del nesso eziologico. L’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e, in difetto di vizi logici o di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma. Quest’ultima, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dal Ministero convenuto, aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni patiti per l’esondazione del fiume Tronto, avvenuta tra l’8 e il 10 aprile 1992.

Il giudice di merito aveva collocato il dies a quo della prescrizione al dicembre 2000, in corrispondenza del decreto di rinvio a giudizio del funzionario ministeriale per il reato di inondazione colposa, ritenendo che i danneggiati, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto conoscerne l’esistenza. La ricorrente sosteneva invece che la conoscenza del nesso causale sarebbe stata possibile solo dopo la definizione del processo penale, con conseguente tempestività dell’azione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno ribadito l’orientamento già espresso con la Cass., S.U., n. 33468/2023, resa in controversia sovrapponibile, originata dalla medesima esondazione e fondata su un impianto difensivo in buona parte analogo. Tale indirizzo si pone in continuità con le numerose pronunce delle stesse Sezioni Unite intervenute sulla questione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria.

Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. Ciò può avvenire anche a seguito delle iniziative giudiziarie e delle decisioni che facciano insorgere l’affidamento su tale rapportabilità, desumibile dal provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in primo grado, e non dalla semplice instaurazione del procedimento penale o dal tempo delle indagini.

Ne consegue l’esclusione della necessità dell’accertamento definitivo del nesso eziologico. Le argomentazioni della ricorrente, tratte dal parere pro veritate, sono state pertanto confutate. Il principio si salda con quello per cui l’accertamento della decorrenza della prescrizione è indagine di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in legittimità in difetto di vizi logici o di diritto o di vizi della motivazione.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non sindacabile l’accertamento che ha individuato nel decreto di rinvio a giudizio del funzionario un elemento sintomatico della conoscibilità, secondo canoni di ordinaria diligenza, della riconducibilità causale dei danni alle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche, sì da consentire alle parti danneggiate di attivarsi per il risarcimento. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte e di una in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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