Procura speciale priva di sottoscrizione della parte: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. III n. 29931 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale ad litem depositata a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, cod. proc. civ. deve essere sottoscritta, digitalmente o con segno autografo, dalla parte conferente. Non integra tale requisito la sola firma digitale per autentica del difensore, né un metadato amministrativo apposto dal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico. Il difetto di sottoscrizione della parte costituisce requisito essenziale di procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità e non è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, nemmeno se effettuato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un motociclista conveniva in giudizio un Comune per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, asseritamente causato da imperfezioni della sede stradale e da uno scavo non segnalato. Nel giudizio di primo grado il Comune chiamava in causa la società esecutrice dei lavori, poi fallita. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento, condannava il Comune al pagamento di una somma in favore dell’attore.

Avverso la sentenza di appello il Comune proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Il controricorrente eccepiva preliminarmente l’inesistenza e la nullità assoluta della procura allegata al ricorso, per mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione della validità della procura speciale, rilevando che il ricorso è improcedibile. L’art. 369 cod. proc. civ. impone, a pena di improcedibilità, il deposito della procura speciale quando questa sia conferita con atto separato.

Nel caso esaminato la procura apposta in calce al ricorso risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore e non dal legale rappresentante dell’ente. Solo la procura depositata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. reca la firma digitale anche della parte, verificabile mediante i software di controllo.

La Corte esclude che la dicitura di protocollo apposta sul documento possa valere come firma elettronica. Si tratta di un mero metadato amministrativo, previsto dall’art. 55 e seguenti del d.P.R. n. 445/2000 e dalle Linee guida AgID sul protocollo informatico, che serve unicamente a certificare la ricezione e la registrazione del documento, attribuendogli un numero progressivo. La segnatura non equivale a sottoscrizione, come dimostra la discordanza tra la data di protocollo e quella della firma digitale del rappresentante dell’ente.

Non è quindi sufficiente la firma per autentica del difensore. Il difetto di sottoscrizione attiene a un requisito essenziale di procedibilità e, per ragioni di ordine pubblico processuale, non è sanabile con il deposito successivo. Irrilevante resta la prova che la procura fosse stata conferita prima del ricorso, poiché il documento versato nei termini non consentiva di ricavare tale circostanza. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con assorbimento dei motivi.

La Corte condanna la parte ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., essendo la pronuncia conforme alla proposta di definizione anticipata. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato e dispone d’ufficio l’omissione delle generalità del controricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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