Blocco assunzioni non giustifica il contratto a termine nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10407 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego le esigenze connesse al pensionamento di personale a tempo indeterminato e all’impossibilità di nuove assunzioni per effetto del blocco normativamente imposto rientrano nel fabbisogno ordinario dell’amministrazione e non integrano il requisito delle esigenze temporanee ed eccezionali richiesto dall’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. L’assunzione a termine non può pertanto divenire lo strumento per ovviare alla disciplina vincolistica sulle assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione delle esigenze come ordinarie è infondato, perché non configura una violazione di legge ma una diversa lettura della fattispecie. È ammissibile la decisione fondata sulla questione di più agevole soluzione, in ossequio al principio della ragione più liquida.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra il lavoratore e il Comune e ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno, liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. Il rapporto era iniziato con un contratto stipulato il 10 aprile 2012, con scadenza al 31 dicembre 2012, poi prorogato sino al 9 aprile 2015.

La Corte territoriale ha ritenuto che le ragioni addotte dall’ente — pensionamento di personale a tempo indeterminato nel 2012, blocco delle assunzioni disposto con il d.l. n. 112 del 2008 e avvio della procedura di reclutamento solo dal dicembre 2012 — non integrassero il requisito delle esigenze temporanee ed eccezionali, trattandosi di esigenze stabili, riferibili alla copertura di posti di personale cessato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, sostenendo che le esigenze poste a fondamento del contratto non fossero riconducibili all’attività ordinaria dell’ente. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.

Il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 nella versione applicabile ratione temporis all’epoca di stipula del primo contratto: il comma 1 riserva le esigenze connesse al fabbisogno ordinario alle assunzioni a tempo indeterminato, mentre il comma 2 consente il ricorso al termine solo per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali. Le esigenze addotte dal Comune, riferite al pensionamento di personale e alla relativa copertura del posto, sono state qualificate come espressamente riconducibili al fabbisogno ordinario.

La Corte ha poi escluso che il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato possa valere a integrare il requisito opposto delle esigenze temporanee ed eccezionali. Diversamente opinando, l’assunzione a termine diverrebbe lo strumento per ovviare alla disciplina vincolistica imposta per legge, frustrando la ratio di contenimento della spesa pubblica che la sorregge.

Il secondo motivo, fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti respinto, perché la circostanza asseritamente omessa — l’impossibilità di indire concorsi per il blocco delle assunzioni — era stata espressamente considerata dai giudici di merito e ritenuta non idonea a giustificare l’assunzione a termine. Il terzo motivo, che lamentava una sovrapposizione della valutazione del giudice alle prerogative amministrative, è stato dichiarato infondato, avendo la Corte territoriale svolto solo valutazioni aggiuntive sull’insussistenza delle ragioni giustificative.

Il Collegio ha infine richiamato il principio della ragione più liquida, che consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, in una prospettiva di economia processuale e di celerità costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con richiamo a Cass. Sez. 6-L n. 12002 del 2014. Ha così omesso di scrutinare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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