Inquadramento superiore e mobbing: sindacato di legittimità sui fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14933 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di superiore inquadramento del lavoratore subordinato, il procedimento logico-giuridico si sviluppa in tre fasi: accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali. Lo svolgimento di mansioni che richiedono applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione giustifica l’inquadramento nella categoria superiore solo se svolte in maniera prevalente, secondo quanto testualmente prevede la clausola collettiva. Le censure che sollecitano una diversa lettura delle risultanze istruttorie o che investono la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non quando ritenga erroneamente che la parte onerata non lo abbia assolto.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un istituto di credito con mansioni di commesso, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella seconda categoria e, in seguito, nella qualifica di impiegato di prima classe. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni da mobbing, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti per la mancata corresponsione del bonus legato ai risultati e per le condotte vessatorie della datrice di lavoro.

Il Tribunale rigettava la domanda di inquadramento e dichiarava inammissibile quella risarcitoria, per intervenuto giudicato fino al 2003. La Corte d’appello, riuniti i gravami, confermava le pronunce di primo grado con integrazioni motivazionali. Proponeva allora ricorso per cassazione il lavoratore, resistito dalla banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro interferenza, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Le censure dirette a ottenere una diversa spiegazione delle risultanze istruttorie non possono trovare ingresso, poiché spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

Quanto alle doglianze proposte ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone che il fatto storico, principale o secondario, risulti dal testo della sentenza o dagli atti, sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Non integra il vizio la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso concreto, i giudici di seconde cure avevano esaminato tutte le attività svolte dal ricorrente e, con accertamento di merito esente da vizi, avevano ritenuto che talune di esse differissero dalle mansioni proprie del commesso, ma che mancasse la prova della loro prevalenza. Per il periodo successivo al 2003, era emersa l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare un demansionamento, essendo le nuove mansioni ascrivibili a una trasformazione organizzativa della banca o all’atteggiamento del lavoratore.

La Corte affronta poi il profilo della ripartizione dell’onere della prova. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo allorché il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia errato nel ritenerlo non assolto: in questo caso si verte in un errore di apprezzamento, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

Le doglianze sull’interpretazione delle clausole del CCNL di categoria sono dichiarate infondate. L’interpretazione della clausola che riconosce la categoria superiore a chi svolge prevalentemente mansioni richiedenti applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione è conforme ai canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e nessuna violazione dell’art. 2103 cod. civ. è ravvisabile. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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