Azione individuale del socio e azione sociale nella s.r.l. fallita (Cass. civ. Sez. I n. 11325 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di fallimento di una s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale promossa dal socio quale sostituto processuale della società, ex art. 2476, comma 3, cod. civ.; ove il curatore non manifesti l’intento di proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda è improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio. Tale regola non preclude però al socio che abbia contestualmente proposto anche l’azione individuale di responsabilità, ex art. 2476, comma 6 (ora comma 7), cod. civ., di proseguire quest’ultima azione, avente natura extracontrattuale, per il danno che l’atto doloso o colposo dell’amministratore gli abbia direttamente cagionato. L’azione personale esige la prova del nesso causale tra condotta e pregiudizio e non si confonde con l’azione dei creditori sociali, incentrata sull’insufficienza del patrimonio a soddisfare il ceto creditorio.

Il Fatto

Un socio e amministratore di una s.r.l., agendo in proprio, quale socio della società e quale legale rappresentante di una terza società, convenne in giudizio il precedente amministratore per i danni arrecati alla gestione sociale mediante una serie di atti distrattivi. Nel corso del giudizio la società venne dichiarata fallita e il curatore si costituì facendo proprie le domande di responsabilità già promosse dal socio.

Il tribunale, espletata la consulenza tecnico-contabile, accertò la condotta distrattiva e condannò l’amministratore a risarcire il fallimento e, in misura minore, il socio in proprio, rigettando le domande della terza società. La corte d’appello confermò la condanna verso il socio, dichiarò cessata la materia del contendere verso il curatore e il soggetto assuntore del concordato e accolse parzialmente l’appello incidentale sulle spese. L’amministratore ha proposto ricorso per cassazione in undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione processuale. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per le questioni di merito, non per quelle processuali; e, in caso di fallimento della s.r.l., è il curatore l’unico titolare del potere di proseguire l’azione sociale ex art. 2476, comma 3, cod. civ., con conseguente improcedibilità della domanda ove egli non subentri. Nel caso concreto, però, il socio aveva proposto anche la distinta azione individuale ex art. 2476, comma 6, cod. civ., e dopo il subentro del curatore aveva legittimamente proseguito solo quest’ultima, restando estraneo il tema dell’azione dei creditori sociali.

Su questa qualificazione poggia il rigetto di ulteriori censure, dichiarate inammissibili perché decentrate rispetto alla ratio decidendi o per difetto di specificità. Quanto alla prova del danno, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’azione personale, di natura extracontrattuale, postula la dimostrazione del nesso causale tra la condotta dell’amministratore e il pregiudizio patito, non bastando la mera irregolarità contabile: Cass. 17794/2015, 21517/2016, 15822/2019, 9206/2020, 11223/2021, 7272/2023. Nel caso, la doglianza si risolve in una contestazione di merito, priva dell’autosufficienza richiesta.

Sulla compensazione delle spese e sull’appello incidentale, la Corte ribadisce che la pronuncia impugnata sussiste e rispetta il minimo costituzionale ex art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., avendo il giudice di merito valutato complessivamente interessi, domande e soccombenze, in relazione alle tre vesti assunte dall’attore. È inoltre ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva che investa un capo diverso o lo stesso capo per motivi diversi, in coerenza con la parità delle armi e con la ragionevole durata del processo, secondo Cass. Sez. Un. 4640/1989 e Cass. 12837/2023, 26139/2022, 5824/2022, 25285/2020, 14596/2020.

Quanto alle spese del grado, la Corte conferma la liquidazione operata dal giudice territoriale in applicazione delle tariffe ratione temporis vigenti, rilevando la genericità e la confusione dei motivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e attivazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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