Usucapione della servitù e accessione nel possesso del dante causa (Cass. civ. Sez. II n. 14538 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione della servitù, l’acquirente a titolo particolare del fondo dominante può unire al proprio il possesso esercitato dal dante causa, ai sensi dell’art. 1146 cod. civ., con la conseguenza che il ventennio utile si computa anche in relazione al periodo anteriore all’acquisto, purché il passaggio sia stato esercitato in modo pacifico e continuato. La qualificazione della servitù come apparente, e dunque usucapibile, va desunta dai tratti di visibilità e permanenza del tracciato, espressione di un accesso univoco al fondo dominante. In sede di legittimità non è ammissibile la censura che, formalmente dedotta come violazione di norme di diritto, si risolva nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto e nella sovrapposizione del proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito, il quale resta insindacabile quando la motivazione sia risoluta e coerente.

Il Fatto

I promittenti venditori di un terreno agiscono in giudizio per l’esecuzione specifica del preliminare di compravendita e, in subordine, per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il promissario acquirente, immesso nella detenzione del bene, vi aveva realizzato una pista carrabile, recidendo alberi. Egli contesta l’esistenza del preliminare e, in via riconvenzionale, domanda l’accertamento di una servitù di passaggio a servizio di un fondo contiguo, chiedendone anche l’ampliamento.

Riunite le cause, il Tribunale rigetta le domande attoree e accoglie la riconvenzionale, riconoscendo la servitù per usucapione. La Corte di appello di Messina conferma la decisione, rilevando che il passaggio era esercitato «da tempo risalente», a piedi e con mezzi meccanici, e configura una servitù apparente usucapibile per esercizio ultraventennale del possesso pacifico e continuato. I promittenti venditori ricorrono in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sostiene che il convenuto non possa vantare un possesso ultraventennale utile all’usucapione, avendo acquistato il fondo solo nel 1985, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta prima del decorso di un ventennio. La Corte rigetta la censura: il giudice di merito ha accertato ciò che era rilevante, cioè che sul fondo degli attori il passaggio carrabile è stato esercitato in modo pacifico e continuato nel ventennio antecedente al giudizio, a vantaggio del fondo acquistato nel 1985, consentendo all’acquirente di unire ex art. 1146 cod. civ. il possesso del proprio dante causa.

La Corte chiarisce che il motivo impiega la censura di violazione di norme di diritto per sollecitare un accertamento nuovo e ulteriore. L’accertamento compiuto in appello è espresso in una motivazione che non presta il fianco a censure di legittimità e la valutazione giuridica è in linea con la giurisprudenza sull’accessione nel possesso di servitù da parte dell’acquirente del fondo dominante, richiamando Cass. 18909/2012. Ne segue l’irrilevanza dell’argomentazione sulla situazione giuridica del convenuto rispetto al fondo dominante anteriormente all’acquisto.

Il secondo e il terzo motivo — concernenti l’asserita identità del possesso del successore rispetto a quello del dante causa e il carattere apparente della servitù — sono esaminati congiuntamente e rigettati. Anch’essi sovrappongono il proprio apprezzamento delle caratteristiche del passaggio a quello diverso espresso dalla Corte di appello, che ha valutato le prove secondo il prudente apprezzamento di cui all’art. 116 cod. proc. civ. Corretta è dunque la qualificazione dei tratti di apparenza della servitù, rinvenuti in un sentiero formatosi naturalmente per il calpestio, poiché il tracciato denota la funzione di accesso al fondo dominante in modo visibile, univoco e permanente, in linea con Cass. 29555/2023.

Il quarto motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria e della risoluzione, assumendo la vincolatività della puntuazione intervenuta tra le parti. La Corte lo dichiara infondato: la giurisprudenza invocata dai ricorrenti, Cass. Sez. Un. 4628/2015, distingue nettamente il preliminare di preliminare — puntuazione vincolante sui profili già irrevocabilmente concordati — dalla diversa ipotesi, concretizzatasi nel caso di specie, di mere puntuazioni in cui le parti hanno solo iniziato a discutere di un possibile affare, fissando senza alcun vincolo una traccia di trattative.

Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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