Cessione del contratto e onere probatorio: il motivo di ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11808 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che denunci, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto è inammissibile quando presupponga una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito. Il vizio di violazione di legge ricorre, o non ricorre, a prescindere dalla motivazione, poiché concerne esclusivamente il giudizio di sussunzione del fatto accertato nella norma, e presuppone una ricostruzione del fatto incontestata. Ne consegue che non è deducibile la violazione dell’art. 1406 cod. civ. quando la censura transiti attraverso una diversa lettura degli accertamenti istruttori compiuti dal giudice del merito.

Il Fatto

Una lavoratrice agiva nei confronti di due soggetti, in contraddittorio tra loro, per far valere l’intero credito derivante da un rapporto di lavoro che assumeva essersi svolto dal febbraio 1992 all’ottobre 2013 presso la medesima azienda. La pretesa si fondava sull’esistenza di un accordo di cessione del contratto di lavoro tra il cedente, titolare dell’azienda, e il cessionario.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, respinse in parte l’appello incidentale della lavoratrice, rilevando che ella non aveva assolto l’onere di provare l’unicità del contratto di lavoro e l’accordo di cessione, essendo l’unico capitolo istruttorio formulato inidoneo a tale dimostrazione. Avverso tale decisione la lavoratrice propose ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciò la violazione dell’art. 1406 cod. civ., sostenendo che la Corte d’Appello non avesse messo in dubbio l’esistenza di un accordo tra i datori per la cessione del contratto, ma avesse preteso la prova che l’attività lavorativa fosse stata prestata con le medesime modalità. Secondo la ricorrente, la diversa modalità di svolgimento della prestazione non rileverebbe ai fini dell’applicazione della norma.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che esso si fonda su una errata lettura della sentenza impugnata. Il giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto, non aveva affatto accertato l’accordo di cessione: lo aveva anzi espressamente escluso, ritenendo altresì non provato il rapporto di lavoro protrattosi per un ventennio presso la medesima azienda.

La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre a prescindere dalla motivazione posta a fondamento della decisione, rilevando per il solo fatto che, rispetto al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, o lo sia stata quando non doveva, o sia stata applicata a una fattispecie non riconducibile alla norma stessa.

Il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla falsa applicazione di una norma, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata. Nella specie, invece, la dedotta violazione dell’art. 1406 cod. civ. transitava attraverso una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice del merito, al quale la valutazione compete.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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