Giudicato e domanda risarcitoria: no preclusione per diversità di causa petendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27281 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I limiti oggettivi del giudicato coprono il dedotto e il deducibile entro il perimetro dell’oggetto del processo, ma non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi. La sola connessione con una domanda già proposta in un giudizio precedente non determina alcuna preclusione, perché incide normalmente sulla competenza e non postula il cumulo necessario delle domande. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può proporre domande alternative fondate sul medesimo interesse, ma non ha l’obbligo di proporle. La preclusione non opera, pertanto, rispetto alla domanda di risarcimento del danno parametrata alle differenze retributive non maturate, e la necessità di un accertamento giudiziale sulla valutazione del titolo di studio non esclude l’illiceità della condotta dell’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano superato una selezione interna e sono stati inquadrati in una posizione economica superiore, con decorrenza collegata al rispettivo contratto individuale. A seguito di un decreto dirigenziale di rettifica della graduatoria avevano ottenuto la retrodatazione dell’inquadramento ai soli fini giuridici, con decorrenza economica ferma al contratto.
Due sentenze del Tribunale, emesse nel 2013 in sede di opposizione a decreti ingiuntivi, avevano negato a tutti i ricorrenti, tranne uno, le differenze retributive. Gli stessi dipendenti hanno poi agito per ottenere, a titolo di risarcimento del danno, le medesime differenze. Il Ministero è stato condannato in primo e secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’efficacia preclusiva dei giudicati e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso l’efficacia preclusiva dei giudicati del 2013. Il Ministero sosteneva che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione.
La Corte ha ritenuto la censura infondata. È pacifico che le sentenze del 2013 hanno riguardato le pretese relative alle differenze retributive, mentre nel giudizio presente gli originari ricorrenti hanno fatto valere una pretesa risarcitoria: le domande non hanno la stessa causa petendi.
Richiamando Cass. n. 1259/2024 e Cass. n. 33021/2022, la Corte ha ribadito che il principio del dedotto e deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito è correlato all’oggetto del processo. Esso non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi solo un problema di preclusione, non sussistente per il mero rapporto di connessione.
Quanto alle Sezioni Unite n. 26727/2024, la Corte ha precisato che quella pronuncia ha affermato la proponibilità, nel giudizio di opposizione, di domande alternative da parte dell’opposto, ma non ha ritenuto che questi abbia l’obbligo di proporle.
Il secondo motivo censurava la ritenuta illiceità della condotta dell’Amministrazione. La Corte ha osservato che i giudicati del 2013 si sono limitati a ritenere preclusa la retrodatazione giuridica e non hanno statuito sull’elemento soggettivo dell’Amministrazione, cosicché non è ravvisabile alcun contrasto con la sentenza del 2011. L’illiceità non può ritenersi esclusa dalla necessità di un accertamento giudiziale sulla valutazione del titolo di studio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e non sussistenza dell’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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