Consolidamento della competenza per mancato conflitto del giudice della riassunzione (Cass. civ. Sez. III n. 20256 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento di competenza i poteri della Corte di cassazione non sono ancorati ai motivi del ricorso, poiché la Corte statuisce sulla competenza e può rilevare d’ufficio le regole che ne governano la gestione. Il giudice della riassunzione, che ritenga errata la declinatoria del primo giudice, ha l’onere di contestare quella competenza elevando il conflitto ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., nel termine dell’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.. Il mancato esercizio di tale potere e la successiva declinatoria determinano il consolidamento della competenza dinanzi al giudice della riassunzione, con la conseguenza che la declinatoria è illegittima e la Corte rimette le parti davanti a quel giudice.

Il Fatto

Gli attori avevano convenuto davanti al giudice di prime cure il Comune di Furnari, il Comune di Falcone, la Regione Siciliana e l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, oltre al Consorzio Autostrade Siciliane, che aveva chiamato in causa un terzo, per il risarcimento dei danni causati alle rispettive aziende agricole dagli eventi alluvionali del dicembre 2008.

Il primo giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del foro erariale. Dopo la riassunzione davanti al Tribunale di Messina, i convenuti eccepirono l’incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Il Tribunale adito accolse l’eccezione con sentenza e assegnò il termine per la riassunzione. Gli attori proposero regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 140, lett. e), del T.U. n. 1775/1933, sostenendo che i danni derivavano dall’incuria nella manutenzione dell’alveo torrentizio e non dal modo di essere di un’opera idraulica. La Corte ha ritenuto di non dover seguire quel percorso, individuando una ragione più assorbente.

Il Collegio ha anzitutto richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, in sede di regolamento di competenza, i poteri della Corte non sono vincolati ai motivi del ricorso, poiché la Corte deve statuire sulla competenza e può valutare anche d’ufficio le regole che ne governano la gestione. Il richiamo è ai precedenti Cass. n. 2776/1972, Cass. n. 965/1973, Cass. n. 8322/1991 e Cass. n. 9783/2009.

Dopo la riassunzione conseguente alla prima declinatoria, le parti convenute avevano l’onere di contestare la competenza del foro erariale, nel rispetto dell’art. 38 cod. proc. civ. Non avendolo fatto, non potevano più discutere della competenza, né riproponendo le eccezioni già svolte, né formulandone di nuove.

Solo il Tribunale di Messina avrebbe potuto contestare l’erroneità della decisione del primo giudice, ma unicamente per ragioni di competenza per materia o di territorio inderogabile, elevando il conflitto ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. nel termine dell’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ., entro l’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. Il mancato rilievo della propria incompetenza ha reso la competenza incontestabile sotto ogni criterio, secondo Cass. n. 17841/2014.

Ne deriva che la declinatoria impugnata è illegittima, essendosi la controversia radicata davanti al Tribunale di Messina. La Corte ha precisato che ciò la esime dall’individuare il giudice competente sulle domande, non potendo fare altro che rimettere le parti davanti al giudice che ha erroneamente declinato la competenza anziché elevare il conflitto. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Messina, con termine di tre mesi per la riassunzione, condannando l’Assessorato alla rifusione delle spese e compensandole nei rapporti con gli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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