Danno da inadempimento nella somministrazione: onere probatorio del creditore (Cass. civ. Sez. III n. 20257 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento non può limitarsi a provare l’inadempimento, essendo necessaria la prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e della sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno presuppone la prova, anche indiziaria, dell’utilità che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, secondo un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità. Sono esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte, mentre la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. resta possibile solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.

Il Fatto

La società somministrante agiva in giudizio nei confronti della società somministrata per l’inadempimento di un contratto di fornitura di gas naturale della durata di un anno, deducendo che la controparte aveva ritirato quantitativi molto inferiori a quelli concordati e quantificando il danno in oltre due milioni di euro.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Milano, pur non condividendo l’esclusione dell’inadempimento, riteneva comunque infondata l’impugnazione per difetto di prova del danno, mancando la dimostrazione dell’avvenuto acquisto del gas e della sua rivendita sul mercato di bilanciamento. La somministrante ricorreva per cassazione con sei motivi; la controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo del ricorso principale, incentrati sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’omesso esame della discesa del prezzo del gas. Rileva anzitutto che la ricorrente, sotto la formale intestazione della violazione di legge, tende in realtà a ottenere un inammissibile riesame del merito e una diversa lettura delle risultanze probatorie, contrapponendo la propria interpretazione a quella accolta dal giudice di appello.

Il giudice di merito è titolare della valutazione delle prove e della scelta insindacabile di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che la somministrante non ha provato né di aver acquistato un quantitativo di gas in esubero rispetto a quello comunicatole mensilmente, né di aver dovuto ricollocare il gas non ritirato sul mercato di bilanciamento.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che preclude il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme). Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere non assolto.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile: il danno da lucro cessante presuppone la prova, anche indiziaria, dell’utilità patrimoniale che si sarebbe conseguita, secondo un giudizio di probabilità e non di mera possibilità. La liquidazione equitativa può operare solo in presenza di elementi certi, che nella specie difettavano.

Il quinto motivo, con cui si denuncia contraddittorietà della motivazione, è infondato: la Corte d’appello ha coerentemente affermato, da un lato, l’inadempimento della somministrata all’obbligo di acquisto proporzionato al proprio fabbisogno e, dall’altro, il difetto di prova del danno da parte della somministrante. Segue il rigetto del ricorso principale, l’assorbimento di quello incidentale e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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