Art. 154.
(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale) 1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o ((sporgenti al massimo 3 cm)). 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere ((realizzate)) con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' ((, durata e antiscivolosita')) a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
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