Riparto di responsabilità del sinistro RCA: serve un accertamento tecnico, il ricorso all’Arbitro è inammissibile (Arbitro Assicurativo 390/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 390 del 26 maggio 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
Nelle controversie R.C. Auto per soli danni materiali al veicolo, la legittimazione ad agire spetta al proprietario del mezzo, non al mero conducente: l’azione diretta compete al danneggiato (art. 144 CAP) e la classe di merito dell’attestato si riferisce al proprietario (art. 134, comma 3, CAP); la carenza di legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio. Se però il proprietario, dotato di legittimazione, dichiara di aderire al ricorso promosso dal conducente che ne è privo, si realizza una ratifica ex art. 1399 cod. civ. che ne salva l’ammissibilità. Quando tuttavia la decisione sul riparto di responsabilità richiede un accertamento tecnico — precluso all’Arbitro, che decide su base esclusivamente documentale — il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 8, del d.m. n. 215/2024.
Il fatto
Il ricorrente, alla guida di un’autovettura assicurata R.C. Auto (di proprietà del cointestatario del ricorso), rimaneva coinvolto in un sinistro del 26 gennaio 2025. Sosteneva di procedere a passo d’uomo per immettersi in un’area di sosta quando un veicolo proveniente in senso opposto — assicurato con la medesima impresa — aveva frenato tardivamente impattando la parte anteriore destra della sua auto. Otteneva un preventivo di 3.000 euro, mentre i periti dell’impresa stimavano il danno in circa 1.300 euro; il liquidatore offriva il 30% dell’importo peritato, in ragione del riparto di responsabilità.
Il ricorrente chiedeva la revisione della percentuale di colpa, la liquidazione dell’intero danno peritato, il “reset” dell’attestato di rischio, la restituzione del premio 2026 e la cancellazione di segnalazioni. L’impresa — assicuratrice di entrambi i veicoli, gestione ex art. 149 CAP — eccepiva la genericità e infondatezza delle pretese e la responsabilità esclusiva o prevalente del ricorrente (svolta a sinistra senza dare la precedenza, sanzione ex art. 154 C.d.S.). Il ricorrente rinunciava in replica alla domanda di restituzione del premio.
La motivazione
Il Collegio rileva d’ufficio la carenza di legittimazione attiva del ricorrente: essendo stati dedotti solo danni materiali al veicolo, il ruolo di danneggiato spetta al proprietario (art. 144 CAP), così come al proprietario si riferisce la classe di merito dell’attestato (art. 134, comma 3, CAP); la legittimazione ad agire spetta a chi assume di essere titolare del diritto, e la sua carenza è rilevabile in ogni stato e grado (Cass. S.U. 2951/2016). Tuttavia il cointestatario — unico proprietario — ha dichiarato di voler aderire al ricorso: tale dichiarazione integra una fattispecie riconducibile alla ratifica ex art. 1399 cod. civ., con cui il titolare fa propri gli effetti procedimentali del ricorso. Il ricorso non è perciò inammissibile per difetto di legittimazione.
Resta però l’ostacolo dell’istruttoria. La domanda principale verte sul riparto di responsabilità nel sinistro: il Collegio ritiene che non la documentazione in atti, bensì un previo accertamento tecnico potrebbe consentire una pronuncia. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024 le controversie sono esclusivamente documentali e l’Arbitro non può disporre perizie né assumere testimonianze o dichiarazioni orali; e l’art. 11, comma 8, impone di dichiarare l’inammissibilità quando siano necessari accertamenti istruttori preclusi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche
La decisione offre due indicazioni operative. La prima riguarda la legittimazione: nelle liti per danni al veicolo va ricorrente il proprietario, non il solo conducente. L’errore è recuperabile se il proprietario aderisce formalmente al ricorso (ratifica ex art. 1399 cod. civ.), ma è più prudente intestare fin dall’inizio il ricorso al titolare del diritto, verificando in polizza e nella carta di circolazione chi sia effettivamente proprietario e chi mero conducente o cointestatario.
La seconda conferma il limite strutturale dell’Arbitro nelle contestazioni sull’an e sulle quote di colpa: quando ricostruire la dinamica richiede perizie o prove orali, il ricorso è inammissibile e la via effettiva resta quella giudiziaria. Conviene quindi riservare all’Arbitro le controversie definibili sui documenti — quantum, clausole, gestione del sinistro — e orientarsi al giudice ordinario quando il nodo è l’accertamento tecnico della responsabilità.
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