Art. 349.
(Inversione) 1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'U' e' vietata quando per compierla e' necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; e' parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.