Sostituzione cartolare dell’udienza e richiesta di discussione orale nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25645 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter cod. proc. civ. è ammissibile a condizione che nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione e che il dialogo tra parti e giudice sia ripristinato quando l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta. Il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto, assegnato alla parte per opporsi, non è perentorio, perché l’art. 127 ter, comma 2, cod. proc. civ. qualifica come perentorio solo il termine minimo per il deposito delle note. La richiesta di trattazione orale proposta dalla parte costituitasi dopo la comunicazione del decreto di sostituzione è ammissibile e giustificata dall’esigenza di ripristinare il pieno contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa. È quindi nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza d’appello che rigetti la richiesta sull’errato assunto della sua tardività.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore dalla società datrice. L’appello del lavoratore è stato rigettato. La Corte territoriale, letta la richiesta di trattazione orale formulata dall’appellante, l’ha ritenuta tardiva ed ha riservato la causa in decisione all’udienza del 10 aprile 2025.
Il lavoratore propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità del procedimento e della sentenza per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale. La società resiste con controricorso; entrambe le parti depositano memorie.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte premette che, essendo l’atto di appello depositato il 25 ottobre 2024, non trova applicazione la novella degli artt. 127 ter e 128 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di esplicita disposizione transitoria, come stabilito dall’art. 7, comma 2, del medesimo decreto.
Richiamate le Sezioni Unite n. 17603/2025, il Collegio ricorda che la sostituzione cartolare è ammissibile a condizione che nessuna parte si opponga e che il dialogo tra parti e giudice sia ripristinato qualora l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta. Nella specie la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di trattazione orale sull’errato assunto della sua tardività, comminando una decadenza non prevista dalla legge.
Il passaggio centrale riguarda la natura dei termini. L’art. 127 ter, comma 2, cod. proc. civ. qualifica come perentorio solo il termine minimo per il deposito delle note, non quello di cinque giorni entro cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere. Il termine è perentorio solo se espressamente dichiarato tale dalla legge ex art. 152, secondo comma, cod. proc. civ. o fissato dal giudice dalla legge autorizzato. Dove il legislatore ha voluto, ha richiamato la disciplina dei termini perentori all’interno dello stesso articolo; non avendolo fatto, non ha inteso comminare alcuna decadenza.
Inoltre, la società appellata si era costituita solo dopo il decreto di sostituzione e dopo il decorso del termine assegnato per opporsi. La richiesta di discussione orale era dunque ampiamente giustificata dall’iter processuale e dall’esigenza di ripristinare il pieno dispiegarsi del contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello. In coerenza, la Corte richiama Cass. n. 252/2026: la sostituzione cartolare è possibile a patto che non si pretenda integrale e che l’iter non richieda chiarimenti dialogici.
La decisione impugnata si è quindi posta in contrasto con tali principi, non solo trascurando la richiesta sulla base di una motivazione errata in diritto, ma anche definendo il giudizio in un’unica udienza cartolare, nonostante lo svolgimento concreto del processo imponesse di ripristinare il dialogo tra le parti a garanzia del giusto processo. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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