Inammissibili i motivi di ricorso per reiterazione di contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15564 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deve essere articolato non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma mediante argomentazioni specifiche che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con il precetto normativo o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La censura che si limiti a contestare apoditticamente le conclusioni del giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che solleciti una rilettura degli elementi di fatto e una revisione della valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio la struttura sanitaria datrice di lavoro, deducendo l’illegittimità della reiterazione di contratti di lavoro a termine succedutisi nel tempo e chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità della reiterazione e condannando la struttura al risarcimento, quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.

La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha accolto il gravame della struttura sanitaria e ha escluso l’illegittimità della successione contrattuale, ravvisando l’eccezionalità e la contingenza della situazione e il ricorso alle previsioni derogatorie di legge, nelle more della procedura concorsuale. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dalla controricorrente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i quattro motivi di ricorso e li dichiara tutti inammissibili. Il primo motivo, che deduceva la violazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro, nonché del D.L. n. 368/2001, viene respinto perché si sostanzia in diffusi richiami alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza alcun concreto confronto con il percorso argomentativo della decisione di appello, di cui contesta solo apoditticamente le conclusioni.

Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce l’onere del ricorrente di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che va espressamente richiamata. Non è consentito demandare alla Corte di legittimità l’individuazione, con ricerca esplorativa, della norma violata o dei punti della sentenza in contrasto con essa.

Quanto ai profili riferiti all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte rileva che il motivo si traduce in un sindacato inammissibile sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e in una sollecitazione a sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici del merito.

Il secondo motivo è inammissibile perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi: la sentenza impugnata non ha affermato l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, ma l’ha esclusa, ravvisando la giustificazione nella situazione eccezionale di blocco delle assunzioni e nelle previsioni derogatorie. Il terzo motivo, relativo all’omessa ammissione dei mezzi di prova, è parimenti inammissibile, difettando la dimostrazione della ritualità e tempestività dell’istanza e della decisività del mezzo istruttorio.

Infine, il quarto motivo, concernente il mancato uso del potere di compensazione delle spese, è dichiarato inammissibile: la facoltà di disporre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato esercizio di tale facoltà. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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