Cliente professionale su richiesta: obblighi informativi e confessione (Cass. civ. Sez. I n. 26039 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi dell’art. 2730 cod. civ. Sull’intermediario che riceve ordini di investimento da un cliente professionale su richiesta grava l’onere, prima di esporre il cliente al rischio in assenza di protezione, di accertare che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento. Egli deve prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti della banca, deducendo la violazione degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezza e appropriatezza degli investimenti previsti dal TUF e dal Regolamento Consob a carico degli intermediari finanziari. Le operazioni contestate derivavano da tre contratti-quadro di deposito titoli sottoscritti tra le parti.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del Regolamento Consob 16190/2007 in ordine alla profilatura come cliente professionale e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata nella ritenuta natura di cliente professionale “confessata” dal ricorrente al momento della richiesta di profilatura. Da tale qualificazione il giudice di merito aveva fatto discendere la legittimità dell’omissione di qualsiasi informazione sulla natura e sull’adeguatezza degli investimenti.

Entrambe le affermazioni sono errate. Quanto alla prima, la Corte richiama il proprio orientamento (Sez. I n. 18122 del 2020; id. n. 28175 del 2019; id. n. 4620 del 2015) e ribadisce che la dichiarazione del cliente circa la propria consapevolezza della rischiosità dell’investimento non è confessoria, perché rivolta a formulare un giudizio e non ad affermare la verità di un fatto obiettivo. Il medesimo principio vale per la dichiarazione di reputarsi investitore professionale: è espressione di un convincimento, non assimilabile ai fatti oggettivamente verificabili (Cass. Sez. III n. 16669 del 2024).

Quanto alla seconda, l’Allegato 3 va letto nella sua interezza. Esso distingue i clienti professionali di diritto da quelli su richiesta e, per questi ultimi, enuncia criteri generali: gli intermediari possono trattarli come professionali solo se rispettati criteri e procedure, non essendo consentito presumere conoscenze ed esperienze comparabili a quelle dei clienti di diritto. La disapplicazione delle regole di condotta è consentita solo dopo una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente.

È dunque l’intermediario a dover fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta. In difetto di tale prova liberatoria, anche il cliente privato professionale gode delle garanzie informative sull’adeguatezza dell’investimento rispetto al proprio profilo di rischio, per quanto elevato. L’Allegato 3 impone inoltre di adottare tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente soddisfi i requisiti e di vigilare sulla loro permanenza nel tempo.

La sentenza impugnata si è concentrata solo sulla correttezza dei parametri oggettivi, affidandone la prova a un’affermazione apodittica; da tale premessa ha tratto la legittimità del completo disinteresse dell’intermediario. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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