Recesso bancario dal conto corrente e forme convenzionali: inammissibilità della censura interpretativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 12310 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, deducendo violazione dell’art. 1352 cod. civ., si limiti a contrapporre una diversa interpretazione della clausola contrattuale che disciplina il recesso dal conto corrente, senza indicare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni ermeneutici legali ovvero senza censurare la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione. La presunzione di cui all’art. 1352 cod. civ. opera solo se le parti abbiano convenuto per iscritto la forma del recesso, quale atto negoziale unilaterale. La mancata previsione negoziale di una forma scritta per la messa in mora del fideiussore esclude che il difetto di una preventiva costituzione in mora renda inesigibile il credito garantito o determini l’invalidità della fideiussione. Il ricorrente che prospetti una questione non trattata nel merito ha l’onere di allegare e indicare l’atto del giudizio precedente in cui la questione è stata dedotta, a pena di inammissibilità per novità e difetto di autosufficienza.
Il Fatto
La società debitrice principale e tre fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a seguito del recesso della banca dal rapporto di conto corrente, che presentava un saldo passivo. Gli opponenti deducevano la mancata ricezione dell’atto di recesso, la conseguente inesigibilità del credito e la nullità delle fideiussioni.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che il recesso per giusta causa richiedesse un preavviso formale in assenza di specifica previsione contrattuale e ritenendo irrilevante il difetto di messa in mora ai fini dell’esigibilità del credito verso i garanti. Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente dichiara procedibile il ricorso, ritenendo assolto l’onere di deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata, allegata in formato informatico. Passando all’esame dei motivi, dichiara inammissibile il primo, con cui i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 1352 cod. civ. per non aver la Corte d’appello equiparato la notifica del decreto ingiuntivo all’atto di recesso. La Corte osserva che la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l’art. 7 della fideiussione che non prescriveva forme specifiche, e, soprattutto, non contesta l’applicazione di una norma di diritto ma sollecita una diversa lettura della clausola negoziale.
Richiama il principio per cui l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, con la specifica indicazione delle deviazioni compiute, o nei limiti del vizio di motivazione. La Corte esclude inoltre la sovrapponibilità della fattispecie con il precedente di cui all’ordinanza n. 18414/2019, che riguardava l’ipotesi in cui le parti avessero convenuto la forma scritta per il recesso.
Il secondo motivo, relativo all’art. 1184 cod. civ. e alla pretesa necessità di un preavviso, è ritenuto infondato: accertato il recesso per giusta causa, esercitabile immediatamente, non può porsi questione di inesigibilità del credito. Del pari non pertinente è il richiamo al precedente n. 15066/2000, relativo a un recesso contrattualmente subordinato a preavviso con lettera raccomandata.
Il terzo motivo è infine dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato in quale atto del giudizio di merito avevano dedotto la questione della necessaria forma scritta della messa in mora. La Corte precisa che la clausola contrattuale invocata non richiedeva la forma scritta per la costituzione in mora né la precludeva alla richiesta monitoria, sicché la sua mancanza non incide sulla validità della fideiussione. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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