Tralicci per telecomunicazioni e distanze: no all’applicazione analogica delle NTA (Cass. civ. Sez. II n. 26120 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme tecniche di attuazione del PRG che prescrivono distanze legali dal confine costituiscono deroga al principio generale dell’edificabilità dei suoli, con il rispetto della sola distanza di tre metri tra costruzioni prevista dall’art. 873 cod. civ. Esse non sono pertanto applicabili analogicamente né interpretabili estensivamente oltre i casi espressamente contemplati. Il traliccio per telecomunicazioni, pur essendo costruzione, è opera privata di interesse pubblico: non può essere assoggettato alle distanze dettate per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, quando il PRG abbia previsto una specifica zonizzazione destinata esclusivamente a tali impianti, priva di limiti di distanza dal confine. L’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 assimila le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria e conferma la legittimità dell’autonoma disciplina locale.
Il Fatto
Due ricorrenti, in proprio e in qualità di procuratrice, convenivano davanti al Tribunale la ditta proprietaria di un traliccio per comunicazioni, chiedendone l’arretramento per violazione delle distanze legali dal confine. La torre, con base in cemento armato, era stata realizzata a una distanza dal confine inferiore ai cinque metri prescritti dall’art. 2.27 delle NTA del PRG comunale per l’area per attrezzature di interesse comune.
La convenuta eccepiva che gli impianti per telecomunicazioni sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e che la zona era destinata in via esclusiva ai servizi di comunicazione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, richiamando l’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003. Le attrici ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di inammissibilità per eterogeneità delle censure, la Corte affronta il primo motivo, che lamenta la violazione del giudicato interno sulla natura di costruzione del traliccio. Il motivo è infondato: il Tribunale non pose quella qualificazione a base del rigetto, fondato invece sull’assenza di una distanza legale dal confine per la zonizzazione dei servizi di comunicazione; le attrici appellarono quella statuizione, impedendo il formarsi del giudicato.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’art. 2.27 delle NTA: la parte iniziale detta norme sulle distanze per gli edifici pubblici, ma le prescrizioni particolari richiamano distintamente le disposizioni applicabili a ciascuna attrezzatura, senza rendere operative per esse le norme generali. Per i servizi di comunicazione, da ubicare nella più ristretta zona 55, il PRG consente solo l’installazione di impianti radio televisivi e fonici, non allocabili altrove per la loro rilevante altezza, senza limiti di altezza o distanze dal confine diverse da quella di tre metri tra costruzioni.
Il riferimento all’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 non esclude i tralicci dalla categoria delle nuove costruzioni, ma sottolinea che le NTA hanno legittimamente previsto una zonizzazione esclusiva, con parametri edificatori autonomi, non dettati per l’esiguità della zona. Le distanze previste per gli edifici pubblici non sono applicabili in via analogica o estensiva, perché norme eccezionali di deroga allo ius aedificandi. Il motivo è inammissibile anche il quarto, che contrappone una diversa interpretazione delle NTA: manca, per gli impianti di telecomunicazione, una lacuna colmabile con l’analogia.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 8874/2024) secondo cui tali costruzioni, non sviluppando volumetria, non possono essere assoggettate a prescrizioni urbanistiche previste per altre tipologie di opere; l’imposizione di distanze minime introdurrebbe un limite non previsto dalla normativa nazionale. Rigettati anche gli altri motivi, il ricorso è respinto con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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