Manifestamente infondato il ricorso sulla contravvenzione di esercizio abusivo del parcheggio (Cass. pen. Sez. VII n. 32682 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che riproponga deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e che, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali, miri a una rivalutazione o a un’alternativa rilettura delle fonti probatorie: simili censure non sono consentite in sede di legittimità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale n. 47/2024. Il ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile, con sentenza del Tribunale di Milano, dei reati di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, come convertito e modificato. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2025, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione di legge. La questione approda così davanti alla Sezione VII penale, chiamata a valutare l’ammissibilità delle censure.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è manifestamente infondato. L’unico motivo articolato, osserva il Collegio, ripropone deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, che il ricorrente non sottopone a specifica critica. Le censure sono inoltre volte a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, attività estranea al giudizio di legittimità.

Il ricorrente non individua alcun travisamento delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte ricorda che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato che l’imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, è stato visto direttamente dal personale della Questura di Milano mentre agevolava le manovre delle autovetture e indicava i posti liberi agli automobilisti, facilitandone il parcheggio nei pressi del cimitero monumentale cittadino.

Il Collegio richiama poi la pronuncia della Corte costituzionale n. 47/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU. Il vaglio di costituzionalità della fattispecie è dunque già intervenuto e non offre argomenti a sostegno del ricorso.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso, secondo il richiamo a Corte cost., sent. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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