Revoca della misura cautelare e denuncia di falsificazione dei brogliacci (Cass. pen. Sez. I n. 38902 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto. La denuncia di reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione alla trascrizione delle intercettazioni non costituisce, da sola, un fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura, specie quando sia stata disposta perizia trascrittiva ancora non depositata. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a misura cautelare su provvedimento del Tribunale di Siracusa, ha presentato istanza di revoca, deducendo la falsificazione di alcuni brogliacci relativi a intercettazioni ad opera di appartenenti alla polizia giudiziaria, dai medesimi denunciati per falso e calunnia. Il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’istanza; il Trib. libertà di Catania, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha confermato il rigetto, ritenendo sostanzialmente immutato il quadro indiziario alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e delle ulteriori intercettazioni non oggetto di asserita falsificazione.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo promiscuamente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il ricorrente censurava la valutazione del Tribunale catanese, che aveva operato una sorta di prova di resistenza, ritenendo non decisive le intercettazioni i cui brogliacci sarebbero stati infedelmente trascritti; sosteneva invece che tali captazioni avessero carattere decisivo e che le manipolazioni riguardassero l’intero materiale intercettativo posto a fondamento della misura.
La Corte ha osservato che la pretesa di ottenere la rivalutazione della gravità indiziaria sulla base di una lettura unilaterale delle intercettazioni e di una denuncia per falso e calunnia degli operatori di polizia giudiziaria sostanzia un’istanza palesemente inammissibile, tenuto conto delle preclusioni connesse al cd. giudicato cautelare. Poiché il Tribunale di Siracusa ha disposto una perizia funzionale alla trascrizione delle intercettazioni da svolgersi nel contraddittorio delle parti, correttamente i giudici di merito hanno escluso che, allo stato, fossero acquisiti elementi di fatto idonei a far ritenere mutato il quadro indiziario.
La Corte ha richiamato il principio di Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone, Rv. 243974, secondo cui l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno solo in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto, e né le consulenze di parte né le perizie possono determinare tale mutamento. Ha inoltre escluso che la sola denuncia di reati commessi dagli appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione alla trascrizione delle intercettazioni possa integrare un fatto nuovo rilevante ai fini della revoca.
Il ricorso è risultato inammissibile anche nella parte in cui tendeva a riesaminare l’intero compendio indiziario attraverso una rilettura di merito delle captazioni. La Corte ha ribadito il principio di Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità quando risulti logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate. Alla dichiarazione di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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