Art. 194-bis.1.
(( (Ordine di eliminare le infrazioni contestate. Dichiarazione pubblica).))
1. ((Salvo ove diversamente stabilito, la Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio.))
2. ((L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.)) ((135))
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AGGIORNAMENTO (135)
Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
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