Art. 66-bis.
(Condizioni per la quotazione di determinate societa')
1. Il regolamento del mercato regolamentato puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.
2. La Consob determina con proprio regolamento:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21));
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)). (73)
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".