Art. 210.

Art. 210.

Modifiche al codice civile

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito".

2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito dal seguente: "Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".

4. All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".

Nota all'art. 210: – Il testo vigente dell'art. 2372, comma 4, del codice civile, gia' modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). (Omissis). La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)". – L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. – Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e dall'art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma". – Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2633 (Irregolarita' dei titoli azionari e obbligazionari). – Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni".

Nota all'art. 210: – Il testo vigente dell'art. 2372, comma 4, del codice civile, gia' modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea). (Omissis). La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)". – L'art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. – Il testo vigente dell'art. 2630 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e dall'art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma". – Il testo vigente dell'art. 2633 del codice civile, gia' modificato dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2633 (Irregolarita' dei titoli azionari e obbligazionari). – Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni".

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