Revocazione esclusa per errore di fatto sull’obbligo autorizzativo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 179 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte dei conti, l’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. ricorre solo quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti, ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non integra pertanto errore revocatorio la censura che investa l’attività interpretativa delle norme applicabili e la qualificazione giuridica dei fatti, poiché in tal caso può venire in rilievo, al più, un errore di giudizio, inidoneo a fondare la revocazione. La revocazione presuppone una falsa percezione materiale degli atti, di immediata e obiettiva rilevabilità, non un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.

Il Fatto

Il giudice contabile di primo grado aveva condannato un docente universitario al risarcimento del danno, per aver svolto attività professionale esterna incompatibile e non autorizzata senza riversare i relativi compensi all’Ateneo. La domanda relativa al danno differenziale era stata invece rigettata.

La Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con precedente pronuncia, aveva respinto il gravame del docente, confermando che gli incarichi erano illeciti perché espletati in assenza di previa autorizzazione e ravvisando l’elemento soggettivo del dolo. Il docente ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 202, lett. f), c.g.c., sostenendo che la sentenza sarebbe fondata su un errore di fatto, consistente nell’aver presupposto un obbligo autorizzativo che il Regolamento dell’Ateneo non prevedeva per le consulenze.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce con precisione i requisiti dell’errore di fatto revocatorio. Esso deve consistere in una errata percezione del fatto, in una svista materiale oggettivamente rilevabile; deve essere decisivo; non deve cadere su un punto controverso; deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, senza richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non può tradursi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o delle norme applicabili.

Su queste basi il Collegio rileva che il motivo non si appunta su un errore percettivo, ma sull’attività interpretativa del giudice. La questione dell’obbligo di autorizzazione era stata risolta dal giudice d’appello mediante un ampio iter argomentativo, che aveva coordinato l’art. 11, comma 5, lett. a), d.P.R. n. 382/1980, l’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 e l’art. 3, comma 3, lett. h), del Regolamento dell’Ateneo. Da tale coordinamento la Sezione aveva tratto la conclusione della libera espletabilità delle sole perizie affidate dall’autorità giudiziaria, con esclusione delle consulenze tecniche di parte.

Poiché la statuizione censurata poggia su una qualificazione giuridica dei fatti ampiamente motivata, non è ravvisabile alcun errore di percezione. La doglianza attiene alla valutazione e all’interpretazione del contenuto delle norme e del materiale probatorio, e dunque a un eventuale error in iudicando, peraltro ritenuto insussistente.

Il Collegio ribadisce che il discrimine è netto: l’errore di fatto opera sul piano sensoriale-percettivo, l’errore di diritto sul piano intellettivo; solo il primo conduce alla revocazione. Diversamente opinando, la revocazione diventerebbe una forma di gravame reiterabile, atta a condizionare sine die il passaggio in giudicato della pronuncia.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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