Danno all’immagine da induzione indebita: risarcimento equitativo ridotto per tenuità del fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 135 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione presuppone l’irrevocabilità della pronuncia penale e può essere provato anche in via presuntiva, attraverso il clamor fori e la diffusione mediatica del fatto illecito. La lesione dell’immagine è di per sé risarcibile, a prescindere dalla prova di specifiche perdite economiche o di spese di ripristino. La quantificazione equitativa del pregiudizio deve tuttavia tenere conto della concreta gravità dei fatti accertati: il ridimensionamento della fattispecie penale rispetto all’originaria prospettazione, l’assoluzione per alcuni capi di imputazione, l’applicazione dell’art. 323-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena impongono una riduzione dell’importo richiesto dalla Procura.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo un ex brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il risarcimento del danno indiretto all’immagine dell’Amministrazione conseguente a fatti costituenti reato. Le condotte originariamente contestate riguardavano la concessione di prodotti e servizi a prezzi irrisori o gratuiti, ottenuta abusando della qualifica e della divisa di servizio.
Il percorso penale si è articolato in più gradi. Il Tribunale di Teramo ha assolto il convenuto per due capi di imputazione; la Corte d’Appello di L’Aquila ha applicato l’attenuante della particolare tenuità del fatto; la Cassazione, riqualificato il reato da concussione a induzione indebita, ha rinviato alla Corte d’Appello di Perugia, che ha condannato il convenuto con sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna. Un primo giudizio contabile era stato dichiarato nullo proprio perché instaurato prima dell’irrevocabilità. La Procura ha quindi riproposto la domanda, chiedendo 30.000 euro di risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto dell’irrevocabilità della pronuncia penale, richiamando la costante giurisprudenza contabile (Sez. II app., n. 148/2020). Verificato il giudicato, i fatti definitivamente accertati risultano due: l’induzione indebita ai danni del panificio e il tentativo di concussione ai danni dell’impresa a cui erano stati richiesti lavori elettrici gratuiti. È invece esclusa la rilevanza dei fatti relativi agli altri due esercizi commerciali, per i quali il convenuto è stato assolto perché il fatto non sussiste.
La Corte afferma che sia il tentativo di concussione ex art. 317 c.p., sia la fattispecie di cui all’art. 319-quater c.p., rientrano tra i reati capaci di configurare il danno all’immagine. La prova può essere fornita anche in via presuntiva, attraverso il clamor fori, che nel caso concreto sussiste, sebbene ridimensionato dai successivi titoli di giornale relativi al primo annullamento in Cassazione.
Quanto alla quantificazione, il Collegio procede in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità del reato, del disvalore sociale e della funzione rivestita dall’agente. La Corte accoglie sul punto le censure difensive sulla mancata indicazione di parametri oggettivi e sull’inapplicabilità del criterio presuntivo del doppio dell’utilità percepita previsto dall’art. 1, comma sexies, legge n. 20/1994, non essendo determinabile con precisione il valore dei beni ricevuti.
Determinanti nella riduzione sono il ridimensionamento della fattispecie penale rispetto all’originaria prospettazione, l’assoluzione per i capi relativi ai due negozi, l’applicazione dell’art. 323-bis c.p. e la sospensione condizionale della pena, che testimoniano la valutazione dei giudici penali circa la non elevata gravità dei fatti. Sulla risonanza mediatica, la Corte ne tiene conto ma la considera ridimensionata. Valuta infine la reiterazione delle condotte, con frequenza mensile tra il 2008 e il 2013. Il Collegio liquida pertanto 5.000 euro, già rivalutati, oltre interessi legali, ponendo le spese di giudizio a carico del soccombente ai sensi dell’art. 31 del C.G.C.
Nota della Redazione
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