Ammissibile l’accertamento della causa di servizio per il dipendente ancora in servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 225 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico ancora in servizio ha interesse ad agire per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità o di una lesione. Il giudizio sfavorevole su tale presupposto è destinato a riverberarsi sulla futura domanda di pensione privilegiata, sicché la sua contestazione tempestiva evita il consolidamento di un accertamento pregiudizievole. L’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., alla cui stregua va letto l’art. 7 c.g.c., sussiste quando il risultato utile non è conseguibile senza l’intervento del giudice. Non rileva, a tal fine, la permanenza in servizio dell’istante.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, in servizio con la qualifica di vice sovrintendente tecnico, impugnava davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania, il decreto ministeriale che aveva respinto le sue istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo il ricorrente, era venuto meno all’obbligo motivazionale.
Il giudice di prime cure dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevando che l’interessato era ancora in servizio e che la domanda mirava a un solo elemento frazionario della fattispecie costitutiva del diritto a pensione. Proposto appello, la questione giunge alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante censura la sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per motivazione contraddittoria, richiamando il precedente di legittimità n. 4325/2014, secondo cui non rileva che il ricorrente non sia cessato dal servizio, non potendosi negare il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto della futura pensione.
Il Collegio ritiene il motivo giuridicamente fondato. Il richiamo decisivo è alle Sezioni riunite n. 12/QM/2023, che hanno affermato la sussistenza dell’interesse al ricorso anche nell’ipotesi di domanda proposta da soggetto ancora in servizio, come nel caso allora esaminato di un Commissario della Polizia di Stato.
Le Sezioni riunite hanno chiarito che vi può essere, in concreto e all’attualità, l’interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza, per evitare il consolidamento di un accertamento destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile dalla cessazione dal servizio. La permanenza in servizio, quindi, non è condizione di azionabilità della tutela.
Il Supremo consesso contabile ha inoltre escluso che all’art. 52 d.P.R. n. 461/2001 — richiamato nel testo come disposizione sull’unicità di accertamento — possa attribuirsi una forza asimmetrica, valevole per il riconoscimento ma non per il disconoscimento della dipendenza. L’accertamento è svolto con metodologia omogenea a prescindere dall’esito, e l’esigenza di tutela sussiste tanto se la richiesta è stata assentita quanto se è stata respinta.
L’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare un pregiudizio concreto ed attuale. Nella specie esso va affermato, salva la possibilità di avvalersi dell’esito quando matureranno i requisiti per la pensione. A conferma, il Collegio richiama le proprie sentenze n. 147/2024 e n. 294/2023. L’appello è accolto e, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., gli atti sono rimessi al primo giudice in diversa composizione per il merito e per le spese.
Nota della Redazione
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