Bilanci delle ASR piemontesi 2023-2024: criticità su previsioni in perdita e ritardi nelle adozioni (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 81 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria delle Aziende sanitarie regionali, verificano la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio. I bilanci preventivi degli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere redatti in pareggio, con le risorse conosciute al momento della predisposizione, e i bilanci d’esercizio devono rispettare i termini di adozione e di approvazione previsti dalla legge. Il ritardo nell’assegnazione delle risorse regionali e l’insufficienza delle stesse non giustificano la previsione di perdite, che devono essere coperte con interventi strutturali. Il mancato rispetto dei tetti di spesa, il ricorso generalizzato a contratti flessibili e l’accumulo di ferie non godute rappresentano criticità da monitorare.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato i bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi 2023 e 2024 delle Aziende sanitarie regionali, sulla base delle relazioni dei Collegi sindacali e dei questionari predisposti dalla Sezione delle Autonomie. L’analisi ha riguardato dodici ASL, cinque Aziende ospedaliere e l’Azienda Zero, con esclusione di alcune realtà soggette a piani di rientro specifici.

L’istruttoria ha evidenziato numerose criticità, tra cui l’adozione dei bilanci preventivi in ritardo, la previsione di perdite d’esercizio, la mancata approvazione da parte della Giunta regionale e lo scostamento tra dati previsionali e consuntivi. Le Aziende e la Regione hanno presentato deduzioni e controdeduzioni in merito alle diverse questioni sollevate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e l’art. 1, comma 7, D.L. n. 174/2012, che attribuiscono alle Sezioni regionali il compito di accertare squilibri economico-finanziari e violazioni delle norme di regolarità gestionale, con obbligo per le amministrazioni di adottare misure correttive entro sessanta giorni. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, che qualifica il controllo come sindacato di legalità e regolarità volto a garantire l’equilibrio dei bilanci.

La Sezione ha rilevato che, per entrambi gli esercizi, i bilanci preventivi sono stati adottati con notevole ritardo, spesso nel corso dell’esercizio di riferimento, e non sono stati approvati dalla Giunta regionale entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente. La maggior parte delle Aziende ha previsto perdite d’esercizio, in peggioramento nel 2024, con un’incidenza negativa della gestione ordinaria. La Regione ha stanziato successivamente contributi aggiuntivi per coprire i disavanzi, ma la Corte ha sottolineato la necessità di una programmazione finanziaria più accurata e di un’assegnazione tempestiva delle risorse.

In merito alla spesa farmaceutica, la Corte ha evidenziato il mancato rispetto dei tetti di spesa sia per gli acquisti diretti sia per la spesa complessiva, con scostamenti in aumento rispetto all’anno precedente, e la tardività nell’assegnazione degli obiettivi di contenimento alle Aziende. Anche il ricorso a contratti flessibili è risultato diffuso, con il mancato rispetto del limite previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per la quasi totalità delle Aziende, sebbene la Regione abbia evidenziato il rispetto a livello complessivo per il 2024.

La Corte ha infine esaminato le criticità emerse nella gestione delle rimanenze, nell’attività di inventariazione dei beni e nella circolarizzazione dei crediti e debiti, segnalando la necessità di implementare i sistemi di controllo interno e di provvedere alla quantificazione del potenziale debito per ferie non godute, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 gennaio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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