Art. 34.
Soci
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a ((cinquecento)). Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ((centomila)) euro. (10)
((
4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.
))
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
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