Accesso agli atti ex art. 119 TUB: la corrispondenza tra banca e avvocato del creditore procedente non è “documentazione bancaria” (ABF Bari 3141/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3141 del 10 aprile 2026 (seduta 23 marzo 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesco Quarta

I fatti

Il ricorrente, il cui conto corrente era stato bloccato per un sequestro conservativo poi rimosso per un vizio procedurale (mancato intervento dell’ufficiale giudiziario, in asserita violazione degli artt. 678, 492 e 543 c.p.c.), chiedeva copia di tre categorie di documenti ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB: la notifica dell’atto di sequestro ricevuta dalla banca, le richieste della banca all’avvocato del creditore procedente finalizzate a “liberare i rapporti”, e gli eventuali riscontri ricevuti. Dichiarava che tale documentazione gli serviva per dimostrare l’illegittimità della condotta della banca e per preparare future azioni risarcitorie o disciplinari. L’intermediario, costituitosi, evidenziava di aver già svincolato il conto e di aver agito correttamente quale terzo pignorato ex art. 543 c.p.c.; produceva comunque, per collaborazione, la notifica del sequestro, ma non la corrispondenza con l’avvocato del procedente.

La decisione

Il Collegio ha osservato che l’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. La corrispondenza intercorsa tra l’intermediario, in qualità di terzo pignorato, e l’avvocato del creditore procedente non può essere qualificata, neppure in via estensiva, come documentazione bancaria in questo senso: si tratta di corrispondenza interna relativa alla gestione di una procedura esecutiva, non di documentazione relativa a operazioni bancarie del cliente. Per la parte di documentazione non spontaneamente già consegnata, il Collegio ha quindi ritenuto che la richiesta esulasse dall’area di cognizione dell’ABF.

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB è circoscritto alla documentazione inerente alle operazioni bancarie del cliente; non vi rientra, neppure in via estensiva, la corrispondenza intercorsa tra l’intermediario, quale terzo pignorato, e l’avvocato del creditore procedente in una procedura di sequestro conservativo, la cui richiesta di esibizione esula dall’area di cognizione dell’ABF.

L’esito

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia traccia un confine netto sull’ambito di applicazione degli artt. 117 e 119 TUB: chi intende procurarsi prove della condotta della banca come terzo pignorato in una procedura esecutiva, per finalità risarcitorie o disciplinari, non può utilizzare lo strumento dell’accesso documentale bancario né rivolgersi all’ABF. La strada corretta resta quella degli strumenti processuali ordinari — istanza di esibizione in sede civile, o accesso agli atti della procedura esecutiva — e non l’accesso “agevolato” pensato per la trasparenza delle operazioni bancarie del cliente.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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