Parere non conforme su acquisizione indiretta di società partecipata in house (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 60 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il rinvio per relationem agli atti della società partecipata non assolve l’onere motivazionale, dovendo l’ente procedente esprimere un autonomo apprezzamento sulle condizioni legittimanti l’operazione. L’acquisizione di ulteriori partecipazioni pubbliche è ammessa solo in presenza di esigenze eccezionali, in coerenza con il principio di buon andamento e con la finalità di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Il Fatto
Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione, da parte della stessa società partecipata, della totalità delle quote di una società privata operante nel settore delle reti idriche e fognarie, nell’ambito di un progetto di cosiddetto rinforzamento industriale.
La deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’art. 24 dello Statuto societario, è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Il Collegio è chiamato a valutare la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli articoli 4, 7 e 8 del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di deliberare sulla conformità dell’atto di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette. Il parametro di scrutinio è duplice: la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione precisa che il controllo verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, nonché l’affidabilità delle stime, senza tradursi in un’inammissibile forma di cogestione. L’esame si concentra dunque sulla motivazione, che non può essere mera ripetizione del dato legale né affermazione apodittica.
Nel caso concreto, la deliberazione consiliare rinvia integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata. Tale rinvio per relationem, osserva la Corte, non è idoneo: la motivazione deve esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, affinché siano oggetto di autonoma valutazione. L’atto non indica con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra un singolo organismo societario e un gruppo interessato da una scissione parziale proporzionale.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, la Sezione rileva che l’operazione non dà contezza dei presupposti di stretta necessità e infungibilità dell’ulteriore acquisizione, essendo il servizio idrico già affidato alla società in house. Anzi, l’operazione rischia di generare un ulteriore livello di delegazione incompatibile con l’unicità della gestione imposta dal d.lgs. n. 152/2006, e appare in contrasto con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.
Quanto al profilo europeo, la Corte rileva che l’atto non fornisce un’adeguata istruttoria sull’assenza di rischi per la concorrenza, né indica l’esborso finanziario necessario. Sul versante della sostenibilità, l’affermazione secondo cui l’operazione non comporta oneri per l’ente locale non è sostenibile: le risorse della partecipata sono pubbliche e l’atto non considera il prezzo di acquisto, stimato in una forchetta rilevante, né il debito verso il socio uscente. L’acquisizione, inoltre, avverrebbe senza previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica.
La Sezione conclude per la non conformità della deliberazione e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, ribadendo che la costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, deve ritenersi fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento.
Nota della Redazione
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