Acquisizione indiretta di partecipazione societaria e oneri di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 58 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità reso dalla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 non può essere soddisfatto dal rinvio della deliberazione consiliare alla documentazione predisposta dalla società partecipata. L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La motivazione per relationem è ammessa solo se l’ente indica, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti qualificanti della scelta, così da rendere possibile un’autonoma valutazione. La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, restano circoscritte a esigenze eccezionali, in coerenza con l’art. 97 Cost. e con le finalità di tutela della concorrenza e di riduzione della spesa pubblica.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società a totale capitale pubblico, affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale, approva con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società privata da parte della stessa partecipata, conferendo mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole in assemblea. L’operazione è preordinata al rinforzamento industriale della partecipata ed è articolata su una preventiva scissione parziale proporzionale di altra società del medesimo gruppo.

La deliberazione consiliare e i relativi allegati vengono trasmessi alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per il parere sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. La questione attiene alla sufficienza dell’apparato motivazionale posto a fondamento della scelta di assumere una ulteriore partecipazione indiretta.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo quale risultante dalla novella recata dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha assegnato alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parametro di giudizio non è la condivisione delle scelte di amministrazione attiva, ma la completezza e l’attendibilità dell’istruttoria e delle stime.

La Corte rileva, in primo luogo, che la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione di riferimento evoca un gruppo societario e una scissione parziale che ne interessa una seconda compagine. Il Collegio sottolinea come il rinvio integrale alla motivazione per relationem non sia idoneo, di per sé, a sorreggere la decisione: l’ente deve esplicitare, sia pure sinteticamente, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali, per consentirne una valutazione autonoma.

Sul versante dei vincoli di scopo e di attività, la Sezione osserva che l’art. 4 TUSP impone che la partecipazione sia strettamente necessaria alle finalità istituzionali. Poiché l’ente ha già fatto ricorso allo strumento societario mediante la partecipata affidataria del servizio, l’acquisizione di un ulteriore organismo a capitale pubblico esige la dimostrazione della sua infungibilità e indispensabilità, nella specie non offerta. Lo schema di statuto della società target, per di più, delinea un oggetto sociale assai più ampio di quello focalizzato sul servizio idrico, risultando incoerente con la stessa logica del rinforzamento industriale.

Sul profilo europeo, la Corte rileva che l’art. 5, comma 2, TUSP richiede che l’atto dia atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina sugli aiuti di Stato, sul presupposto di una adeguata istruttoria, e che lo schema di atto deliberativo sia sottoposto a forme di consultazione pubblica. Sul punto la deliberazione tace, limitandosi ad affermare l’assenza di contribuzione dell’ente, affermazione che mal si concilia con gli esborsi previsti a carico della partecipata.

Infine, sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, la deliberazione non indica il corrispettivo previsto per l’acquisto delle quote né considera la passività connessa al debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi. La Sezione osserva che le risorse della società in house restano pubbliche e funzionalizzate al servizio affidato, e che il trasferimento in mano pubblica di un gruppo gravato da debiti non è compatibile con il princ

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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