Partecipazione comunale a società mista per servizio idrico senza motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 70 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di una partecipazione societaria, adottato in conformità a espresse previsioni legislative, non è soggetto all’obbligo di analitica motivazione di cui all’art. 5, comma 1, TUSP. L’esonero opera anche quando la fattispecie non configuri una società costituita ex lege in senso stretto, ma il singolo ente locale sia chiamato ad aderire a un organismo societario la cui costituzione e la cui forma di gestione siano legislativamente vincolate. La verifica demandata alla Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP resta comunque limitata alla completezza e all’adeguatezza del corredo motivazionale, senza estendersi al merito delle scelte tecniche e finanziarie riservate all’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Pace del Mela ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del proprio Commissario ad acta con cui è stata approvata l’adesione alla costituenda società mista pubblico-privata destinata alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Messina, unitamente allo statuto, allo schema di patti parasociali e al regolamento per il controllo pubblico congiunto.

L’operazione si inserisce in un contesto in cui l’ATI Messina non aveva proceduto all’affidamento del servizio entro i termini previsti dalla disciplina emergenziale, con conseguente esercizio dei poteri sostitutivi regionali e nomina di un commissario incaricato. Il Comune, non avendo approvato gli atti nei termini, vi ha provveduto a mezzo del Commissario ad acta, assumendo una partecipazione di modesto importo e deliberando la copertura della relativa spesa sul bilancio di previsione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta preliminarmente i presupposti della propria competenza. Sotto il profilo soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni pubbliche destinatarie del TUSP, sicché è tenuto a osservare le disposizioni degli artt. 4, 5, 7 e 8 del testo unico. Sotto il profilo oggettivo, l’operazione integra la partecipazione alla costituzione di una società mista pubblico-privata, riconducibile al campo di applicazione dell’art. 5, comma 3, TUSP. Il criterio di riparto fonda la competenza della Sezione regionale, trattandosi di atto di ente locale.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la funzione assegnata alla magistratura contabile dalla novella legislativa, collocandola nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il sindacato non può tradursi in una compiuta analisi economico-finanziaria, pena una inammissibile cogestione e una deresponsabilizzazione dell’amministrazione. Esso si limita a verificarne la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, secondo il margine di opinabilità delle valutazioni tecniche.

Il nucleo della pronuncia riguarda l’eccezione di cui all’art. 5, comma 1, TUSP. La Corte distingue le ipotesi in cui la società è istituita direttamente dalla legge da quelle di costituzione obbligatoria, ma ritiene che il riferimento alle “espresse previsioni legislative” abbracci anche il caso in cui la costituzione della società, pur non essendo ex lege in senso stretto, sia specificamente imposta dalla legge. Nel settore idrico, la normativa statale e regionale assegna all’ente di governo dell’ambito la scelta della forma di gestione e impone ai singoli Comuni l’adesione all’ambito, rendendo l’atto di partecipazione legislativamente vincolato.

Ne consegue che l’atto deliberativo conforme a espressa previsione di legge non è tenuto alla motivazione analitica sui profili di necessità, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, né agli adempimenti di cui al comma 2. La motivazione per relationem agli atti del commissario regionale, che contengono l’analisi comparativa delle opzioni gestionali e il corredo economico-finanziario, consente comunque uno scrutinio sommario. La copertura finanziaria assicurata dal Comune è valutata congrua e attendibile.

La Sezione esprime pertanto parere positivo sulla deliberazione, disponendo la comunicazione e la pubblicazione della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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