Contributi pubblici distolti e documentazione artificiosa: sussiste il dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 195 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, l’elemento soggettivo del dolo si configura nella consapevole e volontaria deviazione delle risorse dalla finalità pubblica cui erano destinate, desumibile da indicatori oggettivi quali le modalità, la durata e la ripetizione nel tempo della condotta. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha novellato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, si applica anche ai giudizi pendenti, ma la limitazione dell’addebito al 30 per cento del pregiudizio accertato non opera nei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento. Il decreto di archiviazione in sede penale non spiega efficacia preclusiva nel giudizio contabile, né impedisce l’accertamento del dolo. Ai fini della decorrenza della prescrizione, l’occultamento doloso del danno permane ancorato al momento della scoperta, fermi i parametri della conoscibilità obiettiva.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in riassunzione il rappresentante legale di un’associazione culturale per sentirne accertare la responsabilità per la percezione di contributi erogati dal Comune di Roma e dal Consiglio Regionale del Lazio, in relazione a dieci eventi finanziati tra il OMISSIS e il OMISSIS. Il danno contestato ammontava a € 291.262,00, di cui € 91.150,00 a carico del Comune e € 200.112,00 a carico della Regione.
In primo grado la domanda era stata respinta per intervenuta prescrizione. La Sezione terza Giurisdizionale Centrale d’Appello aveva accolto l’appello della Procura, escludendo la prescrizione e rimettendo gli atti al primo giudice per l’esame del merito. Il convenuto ha eccepito l’applicabilità della legge 1/2026, l’assenza di dolo e la non pertinenza dell’archiviazione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affrontato lo ius superveniens. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, si applica, ai sensi dell’art. 6, anche ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, e dunque anche alla fattispecie in esame. La novella ha novellato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, introducendo l’inciso “indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno“.
Ad avviso del Collegio, il parametro della conoscibilità obiettiva del danno permane anche dopo la riforma; il decorso della prescrizione dal fatto dannoso è escluso in presenza di occultamento doloso. Nel caso concreto, il mero riscontro formale svolto dalle amministrazioni non aveva evidenziato le illiceità, occultatе ad arte mediante firme non veritiere, eventi politici dissimulati da eventi culturali e documentazione consegnata successivamente agli eventi. Il Collegio ha quindi confermato la conclusione del giudice di appello sulla non intervenuta prescrizione.
Nel merito, la Corte ha escluso l’applicazione della limitazione dell’addebito introdotta dall’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994 come modificato dalla novella, che opera solo per la condotta gravemente colposa e non nei casi di dolo o di illecito arricchimento. L’esame analitico dei dieci eventi ha condotto al rigetto della domanda per un solo evento, di natura culturale e privo di connotazione politica provata, e all’accoglimento per i restanti.
Il dolo è stato desunto dalla documentazione fittizia, dall’inattendibilità delle dichiarazioni di spesa, dalle firme disconosciute dai sedicenti collaboratori e dalle finalità elusive. Il Collegio ha altresì stabilito che l’archiviazione penale non preclude l’accertamento della responsabilità contabile, riguardando peraltro il reato di corruzione, non pertinente alla fattispecie. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento di € 271.572,00, con conversione del sequestro in pignoramento.
Nota della Redazione
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