Indebito pensionistico da cumulo perequativo irripetibile oltre termine annuale INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 112 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte a titolo di perequazione pensionistica mediante procedura automatizzata, ancorché in astratto non dovute, non sono ripetibili quando l’amministrazione previdenziale ne richieda il recupero oltre il termine annuale previsto dall’art. 9 della legge n. 428/1985 e dall’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986. Decorso tale termine si conclude il periodo di provvisorietà della liquidazione e cessa la fase di incondizionata ripetibilità; il recupero resta subordinato alla valutazione della buona fede del beneficiario e alla mancanza di negligenza dello stesso. L’errore imputabile in via esclusiva all’ente, protrattosi per l’inerzia della pubblica amministrazione, consolida l’affidamento del pensionato e determina l’irripetibilità dell’indebito, con restituzione integrale di quanto già trattenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione INPS quale ex dipendente dell’Istituto Postelegrafonici e di un assegno vitalizio corrisposto dalla Regione, riceveva in data 12.5.2023 un atto di accertamento e avviso di pagamento con cui l’Istituto, sede di Battipaglia, chiedeva la restituzione di euro 2.567,56 per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014. L’importo derivava dall’aver riscosso la perequazione in misura superiore allo spettante, per non aver computato in cumulo il vitalizio regionale.
Il pensionato impugnava l’atto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione, il difetto di motivazione, la violazione dell’affidamento e la non ripetibilità dell’indebito. Rammentava che analoga pretesa, relativa al 2018, era stata definita con sentenza n. 513/2021, favorevole al ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo richiamato dall’INPS: l’art. 1, comma 2, della legge n. 109/2015, di conversione del decreto-legge n. 65/2015, ha incluso gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi tra le prestazioni da considerare nel c.d. “cumulo perequativo“. In forza di tale disciplina l’ente avrebbe dovuto rideterminare la perequazione computando il vitalizio regionale.
La decisione ruota attorno alla natura della liquidazione. Gli aumenti perequativi sono erogati con procedura automatizzata, disciplinata dall’art. 9 della legge n. 428/1985 e dall’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986. Il primo fissa in un anno il termine per rivedere le liquidazioni; il secondo ne sancisce il carattere provvisorio, lasciando impregiudicata l’azione di recupero anche dopo la scadenza.
La Corte richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: alla scadenza del termine annuale si conclude ex lege il periodo di provvisorietà e cessa la fase di incondizionata ripetibilità. Il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario, secondo una lettura teleologica funzionale alla ratio legis, già indicata dalla Corte costituzionale n. 166 del 1996. Viene richiamato anche il principio di affidamento del percettore in buona fede affermato dalle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM.
Nel caso concreto non emerge alcuna responsabilità del pensionato: l’errore è addebitabile in via esclusiva all’INPS, che avrebbe dovuto computare il vitalizio e che disponeva dei dati reddituali sin dall’origine. La rideterminazione è intervenuta solo con provvedimento del 15.03.2021 e la richiesta di restituzione con raccomandata del 27.04.2023, a fronte di una novella del 2015 e di indicazioni diramate nel 2016.
Poiché il recupero è avvenuto oltre il termine annuale, l’affidamento del pensionato si è consolidato. Il ricorso è quindi accolto: l’indebito è dichiarato irripetibile e l’INPS è condannato alla restituzione integrale delle somme già trattenute, senza interessi né rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00; è rigettata l’istanza di applicazione dell’art. 31, comma 4, del C.G.C., non ravvisandosi abuso del processo.
Nota della Redazione
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