Diritto all’integrale IIS e prescrizione quinquennale nella pensione privilegiata tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 111 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle declaratorie di illegittimità costituzionale degli artt. 97, primo comma, e 99, quinto comma, d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 17 legge n. 843/1979, non residua nell’ordinamento alcuna norma che vieti il cumulo tra retribuzione e indennità integrativa speciale né che ne limiti la corresponsione al pensionato che presti opera retribuita. Spetta pertanto al titolare di pensione privilegiata tabellare la I.I.S. in misura intera, con riferimento al periodo di svolgimento di attività retribuita alle dipendenze di terzi. La relativa pretesa è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2 r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, legge n. 428/1985, con dies a quo nell’atto interruttivo. In caso di decesso del dante causa, il diritto agli arretrati si trasmette iure hereditatis agli eredi, con interessi legali o rivalutazione monetaria secondo i criteri delle Sezioni riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge superstite ed erede di un ex dipendente del Ministero della Difesa titolare di trattamento privilegiato ordinario a vita dal 1983, agiva in giudizio per il ricalcolo della pensione privilegiata tabellare riconosciuta in reversibilità. Il dante causa era deceduto nel 2020 e il coniuge aveva ottenuto la pensione di reversibilità nella misura del 50%.
Le domande riguardavano l’adeguamento al costo della vita, la corresponsione della I.I.S. in misura intera e il ricalcolo della pensione con l’aliquota di rendimento annua del 2,44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Si costituivano il Ministero dell’Economia, l’INPS e, su ordine del giudice, il Ministero della Difesa, eccependo la prescrizione quinquennale e contestando il fondamento delle pretese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto affermato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS per i capi di domanda relativi al ricalcolo e all’adeguamento, poiché la pensione tabellare del dante causa e quella di reversibilità erano state liquidate sulla base di atti dell’amministrazione attiva. Ha invece riconosciuto la legittimazione dell’ente previdenziale sul capo concernente la I.I.S..
Nel merito, la prima domanda è stata rigettata: la Ragioneria ha erogato entrambi i trattamenti con adeguamento al costo della vita, come attestato dagli SM13. Quanto al ricalcolo ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la domanda è stata ritenuta infondata perché la norma si applica esclusivamente ai militari che hanno conseguito la pensione con sistema misto.
Centrale è l’accoglimento parziale del capo sull’indennità integrativa speciale. Il giudice richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 566 del 1989, n. 204 del 1992, n. 232 e n. 494 del 1993, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sul divieto di cumulo. In assenza di alcuna norma limitativa, e in linea con le SS.RR. dec. 28.12.1998 n. 25/98/QM, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla I.I.S. in misura intera.
Il diritto è però contenuto entro i limiti della prescrizione quinquennale: l’atto interruttivo è individuato nella notifica del ricorso, avvenuta nel marzo 2023, con conseguente prescrizione dei ratei anteriori al marzo 2018. Il giudice riconosce pertanto il diritto iure hereditatis degli eredi alle somme per la I.I.S. in misura intera dal quinquennio antecedente e fino al decesso del dante causa. Sono dovuti interessi legali o, se più favorevole, la rivalutazione monetaria, secondo i criteri della SS.RR. QM n. 10/2002. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale e la complessità della questione.
Nota della Redazione
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