Dipendenza da causa di servizio accertata dal giudice contabile su parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 410 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio proposta in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, in ragione del carattere esclusivo della cognizione contabile in materia di pensioni a carico dello Stato. Il requisito sanitario della dipendenza da causa di servizio è accertato dal giudice sulla base del parere medico-legale disposto d’ufficio, che si fonda su attendibili elementi di fatto e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato. Il riconoscimento della dipendenza non richiede la prova di specifici fatti di servizio, ma la valutazione del nesso eziologico tra l’attività lavorativa e il quadro patologico. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei non è fondata quando tra la cessazione dal servizio e la domanda di pensione privilegiata non siano decorsi cinque anni. Il difetto di domanda amministrativa non sussiste quando le istanze di riconoscimento siano state effettivamente presentate.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo per infermità, ha chiesto all’Inps il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di sei infermità e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con i pareri resi nelle adunanze del gennaio 2018, aveva considerato la cardiopatia ischemica e la necrosi della testa del femore non dipendenti da causa di servizio. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, recependo tali pareri, aveva rigettato la domanda di equo indennizzo, mentre l’Inps aveva respinto la domanda di pensione di privilegio.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti, sostenendo l’illogicità del giudizio del Comitato di Verifica, che non avrebbe considerato le effettive condizioni lavorative attribuendo le infermità a fattori endogeni. L’Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale. L’Arma dei Carabinieri ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’assenza di previa domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituitosi, ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174). Ha poi respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Arma dei Carabinieri, rilevando che il giudizio è diretto a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata. In considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione contabile la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio.

Ha inoltre dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di domanda in via amministrativa, poiché il ricorrente aveva presentato le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità oggetto del giudizio.

Nel merito, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Arma dei Carabinieri, e ha incaricato l’unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino di esprimere un parere sui quesiti relativi alla dipendenza delle infermità da causa di servizio, alla categoria pensionistica ascrivibile e alla data di decorrenza.

Il parere medico-legale, depositato dall’Asl di Avellino, ha precisato che il ricorrente non aveva prodotto documentazione in ordine a specifici fatti di servizio connessi con il quadro patologico. Solo per la cervicalgia, già riconosciuta dipendente da ragioni di servizio, è stata ritenuta possibile l’ascrivibilità alla Tabella B in misura minima. Il giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato.

Limitata alla patologia cervicale, la Corte ha quindi riconosciuto la dipendenza da ragioni di servizio, attribuendo al ricorrente una indennità una tantum pari a una annualità di ottava categoria della Tabella A di cui al d.P.R. 30.12.1981 n. 834. Ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’Inps, poiché tra la cessazione dal servizio e la domanda di pensione privilegiata non erano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In ragione del parziale accoglimento, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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