Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dopo rinvio ex art. 196 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. II App. n. 253 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, quando il Collegio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., dispone il rinvio della discussione a una nuova udienza per la mancata comparizione dell’appellante e la relativa ordinanza a verbale sia ritualmente comunicata a cura della segreteria, la mancata comparizione dell’appellante alla successiva udienza impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello. La verifica della regolarità della comunicazione dell’ordinanza di rinvio costituisce presupposto indefettibile della pronuncia di improcedibilità. Quest’ultima è decisione in rito che preclude l’esame del merito, restando assorbita ogni questione sostanziale, compresa quella sul ricalcolo della quota retributiva della pensione mediante l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e in quiescenza, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico, sostenendo l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’aliquota del 35% applicata dall’Ente previdenziale ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto. La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, aveva respinto integralmente il ricorso, applicando all’anzianità maturata al 31.12.1995 il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Il pensionato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021, che ha riconosciuto ai militari collocati in quiescenza con il sistema misto il diritto al calcolo della quota retributiva con l’aliquota del 2,445% per ogni anno di anzianità maturato alla data del 31.12.1995. La questione giunge alla Sezione centrale d’appello per la definizione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il decreto di fissazione dell’udienza non era stato notificato all’Ente previdenziale appellato; all’udienza del 20.2.2024 il Collegio aveva preso atto della mancata comparizione dell’appellante e, in applicazione dell’art. 196 c.g.c., aveva fissato una nuova udienza di discussione, disponendo che la segreteria ne desse comunicazione all’appellante.
La Corte verifica che l’ordinanza a verbale del 20.2.2024, pronunciata ai sensi dell’art. 196 c.g.c., risulta ritualmente comunicata all’appellante a cura della segreteria con pec del 26.2.2024. Accertata la regolarità della comunicazione, la successiva mancata comparizione di parte appellante all’udienza dell’11 luglio 2024 determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 196 c.g.c.
La pronuncia è di carattere processuale. L’improcedibilità preclude l’esame del merito e, con esso, delle censure sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e del richiamato precedente delle Sezioni riunite. Il Collegio non si pronuncia quindi sul fondamento della pretesa sostanziale del pensionato.
Quanto alle spese, la Corte non provvede, stante la pronuncia in rito e considerata la mancata costituzione dell’Istituto previdenziale. L’appello è dichiarato improcedibile e nulla si dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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