Rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto provata per presunzioni (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 458 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici previdenziali per esposizione all’amianto, il riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 può fondarsi sul criterio del più probabile che non, ove il parere dell’organo tecnico incaricato non escluda la pregressa sussistenza di una esposizione qualificata. Il giudice può ritenere comprovata, con ragionevole grado di verosimiglianza, l’esposizione alle fibre per il periodo lavorativo, valorizzando le valutazioni peritali immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione. L’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003 va respinta quando il lavoratore, alla data di entrata in vigore della norma, era già collocato in pensione o aveva maturato il diritto al trattamento. La prescrizione degli arretrati è esclusa dalla serie di atti interruttivi intervenuti tra la domanda amministrativa e il deposito del ricorso.

Il Fatto

Gli eredi di un ex dipendente di una società di gestione idrica, in servizio dal 1.4.1962 al 10.9.1986 e deceduto l’11.9.1986, hanno contestato il provvedimento con cui l’INAIL, nel 2011, aveva respinto l’istanza del coniuge superstite volta al riconoscimento dell’esposizione all’amianto del dante causa.

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’esposizione ultradecennale alle fibre, con concentrazione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo, e la conseguente declaratoria del diritto alla rivalutazione contributiva con coefficiente 1,5, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito l’infondatezza per carenza di prova, la decadenza e la prescrizione dei ratei ultraquinquennali.

La Motivazione della Corte

Il contenzioso verte sull’accertamento delle condizioni per il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 per effetto dell’esposizione all’amianto nel corso dell’attività lavorativa del dante causa. Il giudice ha disposto più volte accertamento tecnico, da ultimo affidando a un’azienda sanitaria locale il compito di formulare motivato parere sulle mansioni svolte e sul periodo indicato.

L’organo peritale, esaminata la documentazione amministrativa e sanitaria, ha affermato di non poter escludere la pregressa sussistenza di una esposizione qualificata ad amianto aerodisperso per i dipendenti che avessero svolto la mansione di operatore idraulico. Ha aggiunto che le esposizioni più consistenti si verificavano nelle sostituzioni di porzioni di tubazione, con taglio a misura mediante seghe circolari, operazione eseguita senza particolari precauzioni fino all’ingresso della normativa di settore.

Il giudice ha ritenuto tali valutazioni pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente motivazione, formulate all’esito di un attento esame della documentazione in atti. Nessun elemento idoneo a confutarne l’iter logico è desumibile dalle difese dell’INPS.

In applicazione del canone del più probabile che non, il giudice ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi comprovanti, con ragionevole grado di verosimiglianza, l’esposizione qualificata del dante causa, così da legittimare il riconoscimento della rivalutazione contributiva con rideterminazione del trattamento pensionistico.

Quanto alle eccezioni dell’Ente, è stata respinta la decadenza ex art. 47, comma 5, d.l. n. 269/2003, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la normativa consente di escludere dalla decadenza i lavoratori già collocati in pensione o che avevano maturato il diritto al trattamento. È stata parimenti respinta la prescrizione degli arretrati, a fronte dei plurimi atti interruttivi intervenuti tra la domanda amministrativa e il deposito del ricorso. Il ricorso è stato dunque accolto, con condanna dell’INPS agli arretrati dalla domanda amministrativa e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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