Sovvenzioni agricole indebite al destinatario di sorveglianza speciale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 128 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 159/2011 non può ottenere contributi o finanziamenti pubblici, statali, comunitari o di altri enti, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, e tale preclusione opera senza limiti temporali finché non intervenga la riabilitazione. La falsa attestazione, nelle domande di aiuto, dell’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione integra il presupposto della responsabilità contabile per dolo, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. La mancata contestazione dei fatti costitutivi da parte del convenuto non costituito, valutata alla stregua dell’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., rende gli stessi non controversi e dispensa il giudice dall’accertamento probatorio.
Il Fatto
A seguito di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Europea, la Guardia di Finanza accertava che il titolare di una ditta individuale esercente attività agricola aveva percepito, per le campagne dal 2017 al 2021 e nel periodo 2017-2022, finanziamenti pubblici a carico del F.E.A.G.A. e del F.E.A.S.R., erogati dall’A.G.E.A. e dall’A.R.G.E.A., per complessivi Euro 47.021,45.
Il beneficiario era stato sottoposto, con decorrenza dal 21.06.2013, alla sorveglianza speciale per un anno, misura divenuta definitiva il 28.03.2017: causa ostativa ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 159/2011. La Procura Regionale contestava il danno patrimoniale con atto di citazione del 07.09.2023; il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, accertata la regolarità della notifica, richiamando il combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e l’art. 93 del Codice della giustizia contabile.
Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e accolta integralmente. Gli elementi costitutivi della responsabilità derivano dalle concordanti fonti di prova acquisite nel procedimento penale e richiamate nell’atto introduttivo, cui il Collegio presta integrale rinvio.
Il convenuto, nelle domande di finanziamento, ha attestato falsamente l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione. La circostanza è smentita dal certificato del casellario giudiziale: la misura di prevenzione preclude senza limiti temporali l’accesso ai contributi, né risulta alcuna riabilitazione.
La Sezione valorizza l’atteggiamento processuale inerte del convenuto. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, si afferma che la non contestazione espunge il fatto dall’ambito degli accertamenti e rende inutile provarlo. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente più garantita di quella del convenuto costituito.
Il dolo è manifesto: la condotta, consapevole e volontaria, ha indotto in errore gli enti erogatori. Accertato il nesso eziologico, la Sezione condivide la ricostruzione contabile e condanna in solido al pagamento di Euro 26.650,40 in favore dell’A.G.E.A. e di Euro 20.371,05 in favore dell’A.R.G.E.A., oltre rivalutazione e interessi, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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