Ritenuta sulla pensione oltre 100.000 euro e natura vincolata dell’atto INPS (Corte dei Conti Sez. III App. n. 145 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in favore del pensionato cui è applicata la ritenuta sulla pensione di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, prevista dall’art. 1, commi 261-268, legge n. 145/2018, costituisce una mera irregolarità che non determina l’annullamento del provvedimento. Quando l’atto è di natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, con la conseguenza che opera la regola dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La questione di legittimità costituzionale della disciplina della decurtazione, prospettata per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., è irrilevante e manifestamente infondata, non essendo comparabili la pensione diretta liquidata con il sistema retributivo puro e le pensioni esenti contemplate dai commi 263 e 268.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta erogata dall’I.N.P.S., impugna l’operato dell’Istituto che, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, ha applicato una ritenuta mensile sul proprio trattamento pensionistico in forza dell’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018. Il Giudice di primo grado, respinta l’istanza cautelare, ha rigettato il ricorso, giudicando legittimo l’operato dell’Istituto e manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità.

L’appellante censura la sentenza per non essere stato informato della ritenuta, con conseguente violazione del diritto di partecipazione al procedimento, e per la mancata considerazione dei profili di disparità di trattamento rispetto alle pensioni escluse dalla decurtazione. Chiede la restituzione delle somme trattenute e, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il Collegio osserva che la disciplina normativa applicata dall’Istituto nulla prevedeva in ordine a un obbligo di previa informativa.

Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’atto. In ipotesi di attività vincolata, la pretesa violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio costituisce una irregolarità che non dà luogo all’annullamento del provvedimento. Il chiaro disposto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Nel merito il Collegio rileva che la pensione diretta dell’appellante supera i 100.000 euro lordi annui ed è stata liquidata con il sistema retributivo puro. Queste circostanze integrano i presupposti del comma 261. L’appellante non ha mai contestato specificamente la liquidazione con il sistema retributivo, essendosi limitato a dolersi della mancata prova da parte dell’Istituto. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. VI, ord. n. 17889 del 21 agosto 2020), il Collegio ricorda che dire che di un fatto manca la prova non equivale a dire che quel fatto è contestato.

Quanto al secondo motivo, i giudici d’appello condividono le ragioni del primo giudice e i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2020. Il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. non impone l’uniformità di disciplina per situazioni disomogenee. La pensione diretta liquidata con il sistema retributivo puro e le pensioni contemplate dai commi 263 e 268 non sono fattispecie omogenee, differenziandosi per disciplina, funzione e ratio. La scelta legislativa di escludere tali pensioni dalla decurtazione appare quindi ragionevole.

Sotto un ulteriore profilo, il Collegio rileva che la lamentata irragionevolezza dell’esenzione si risolve nella censura della scelta di non assoggettare alla ritenuta le pensioni esenti. Ma anche ammesso che tale esenzione fosse irragionevole, l’appellante non ne trarrebbe alcun vantaggio, non venendo meno l’assoggettamento della sua pensione alla ritenuta.

L’appello è dunque respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità e novità delle questioni trattate, nulla disponendosi per le spese di giustizia stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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