Accesso agli atti INPS escluso se atti già nella disponibilità del ricorrente (TAR Calabria n. 1018 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, oggetto del diritto è il documento amministrativo, non il dato in quanto tale. L’istanza di ostensione deve essere motivata, a norma dell’art. 25 della legge n. 241/1990, con l’indicazione dei presupposti di fatto e dell’interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto. È pertanto infondata la domanda che abbia ad oggetto dati non incorporati in documenti, ovvero documenti genericamente indicati. La produzione in giudizio degli atti richiesti determina cessazione della materia del contendere in relazione a quella parte della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già percettore del reddito di cittadinanza, riceveva dall’INPS una nota di sollecito alla restituzione di somme asseritamente indebite, fondata sull’accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.m. n. 159/2013. Con istanza del 3.2.2025, formulata ai sensi della legge n. 241/1990, chiedeva l’ostensione della domanda amministrativa presentata, degli allegati, dell’informativa da cui l’Istituto avrebbe tratto la discordanza e della lettera di sollecito.
A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, proponeva ricorso ex art. 116 del d.lgs. n. 104/2010. L’INPS si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda, per difetto di motivazione e perché riferita ad atti già nella disponibilità del ricorrente o a dati non incorporati in documenti, producendo in giudizio la domanda, la comunicazione di accoglimento e il provvedimento di revoca con indebito. Parte istante chiedeva quindi la decisione senza controdedurre.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di documento amministrativo recepita dall’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, che comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Da ciò deriva che la pretesa ostensiva non può avere ad oggetto dati isolati, ma solo il documento che li incorpora.
Quanto alla legittimazione, la sentenza richiama la nozione di interessati: soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’onere di motivazione dell’istanza, imposto dall’art. 25 della legge n. 241/1990, impone di indicare i presupposti di fatto e l’interesse specifico che lega il documento alla situazione sostanziale, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato, V, n. 5226 del 2010; V, n. 3309 del 2010; IV, n. 5173 del 2010).
Su queste basi il Tribunale distingue due segmenti della domanda. Per l’istanza di ammissione al beneficio, il provvedimento di accoglimento e l’atto di revoca con indebito, la produzione in giudizio da parte dell’Istituto — benché si tratti di atti almeno in astratto nella disponibilità del ricorrente — determina cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatto l’interesse ostensivo.
Quanto alla restante parte, relativa alle informative da cui l’amministrazione avrebbe desunto la non veridicità delle dichiarazioni e agli allegati alla domanda, la domanda è respinta. L’istanza è priva di motivazione; ha ad oggetto dati e non documenti; indica gli allegati in modo generico, senza consentirne l’individuazione. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte cessata la materia e per il resto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione del comportamento processuale collaborativo dell’Istituto e non oppositivo del ricorrente.
Nota della Redazione
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