Accesso agli atti di gara tra segreto industriale e difesa in giudizio (Cons. Stato n. 10430 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti di gara, il diritto di difesa dell’offerente non prevale ipso iure sulle esigenze di segreto tecnico e commerciale opposte dal concorrente. Il diritto eurounitario osta a una disciplina nazionale che imponga l’ostensione senza consentire all’amministrazione aggiudicatrice un bilanciamento tra tutela giurisdizionale effettiva e riservatezza. Tale bilanciamento, adeguatamente motivato, spetta alla stazione appaltante, cui compete valutare le ragioni di stretta indispensabilità addotte dall’istante e le speculari ragioni di segretezza del controinteressato. Le ragioni dell’accesso difensivo possono essere precisate in sede processuale, senza che rilevi la genericità dell’istanza formulata prima dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Un Comune ha indetto la gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo, aggiudicandola a una società. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e ha proposto domanda di accesso ai documenti non ostesi dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. proc. amm..
La società aggiudicataria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale avverso l’ostensione parziale. Il TAR ha dichiarato il ricorso incidentale irricevibile e inammissibile e ha accolto in parte l’istanza principale, ordinando l’ostensione di alcuni documenti entro un termine. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la società aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Respinte le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità dell’appello, il Consiglio affronta il primo motivo, relativo alla genericità dell’istanza di accesso e alla violazione del contraddittorio procedimentale. Il motivo è infondato: una volta che l’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza, la controinteressata ben può far valere in giudizio l’indispensabilità difensiva dei documenti non ostesi, e l’istante può precisare in quella sede le ragioni della richiesta, tanto più che l’istanza era stata proposta prima dell’aggiudicazione ed era stata in parte accolta con esclusione dei soli atti secretati.
Il secondo motivo, proposto in subordine, è parzialmente accolto. La Corte rileva che l’istante ha addotto ragioni circostanziate e non implausibili di strumentalità dell’accesso, collegate al vaglio dei criteri premiali e della congruità dell’offerta. A fronte di ciò, la controinteressata ha opposto altrettanto puntuali ragioni di segretezza industriale e commerciale, come documentate negli allegati richiamati già in primo grado.
Richiamando l’ordinanza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2025 (causa C-686/24), la Corte esclude che l’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 imponga di dare automaticamente precedenza al diritto di difesa sul segreto industriale. Il diritto eurounitario richiede una conciliazione tra tutela delle informazioni riservate ed effettività della tutela giurisdizionale, mediante un bilanciamento che compete all’amministrazione aggiudicatrice e che si esprime nell’obbligo di motivazione.
Ne discende la riforma dell’ordinanza appellata, che ha dato prevalenza alle ragioni difensive senza il necessario bilanciamento. Spetta all’amministrazione un motivato apprezzamento delle due speculari istanze, alla luce delle dettagliate ragioni di stretta indispensabilità e di segretezza. Il terzo motivo, sulla declaratoria di irricevibilità e inammissibilità del ricorso incidentale, non è suscettibile di favorevole apprezzamento, rientrando comunque le relative censure nel thema decidendum. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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